Prima di esaminare più approfonditamente il tema oggetto della pronuncia citata, è necessario chiarire alcuni concetti, considerato che la materia assicurativa è piuttosto complessa e richiede l’impiego di una terminologia precisa. Nel contratto di assicurazione contro i danni possono distinguersi tipicamente tre soggetti: l’assicuratore, ossia la compagnia assicurativa; l’assicurato, ovvero il soggetto portatore del rischio che viene coperto mediante la stipulazione del contratto di assicurazione (ad es., nella r.c. auto, il proprietario del veicolo); il danneggiato, ossia il soggetto che subisce un danno a causa del verificarsi dell’evento dannoso, coperto dalla polizza assicurativa (nella r.c. auto il soggetto che viene danneggiato dal sinistro).
L’assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 co. I c.c. può essere definita come quel contratto con il quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest’ultimo, a causa di un fatto dannoso - a sé imputabile -verificatosi durante il periodo di copertura assicurativa, deve pagare a un terzo danneggiato, a causa della responsabilità prevista nel contratto. Si pensi al caso di un contratto di assicurazione della responsabilità civile del professionista: con esso la compagnia assicurativa si impegna a pagare al professionista qualsiasi somma egli dovesse essere chiamato a corrispondere ad un suo cliente a titolo di risarcimento per errori o negligenze commesse nell’espletamento del suo incarico.
Fatte le premesse di cui sopra, l’art. 1917 co. III c.c. prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere in giudizio all’azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata; tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Nel caso che ci occupa, però, la Suprema Corte ha introdotto un contemperamento a tale regola. La Cassazione, infatti, ha affermato che nell'assicurazione di responsabilità civile l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 co. III c.c.; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse né potendone trarre alcuna utilità, abbia agito in mala fede oppure abbia sostenuto spese sconsiderate (e quindi sproporzionate rispetto alla possibile utilità).
Avv. Mattia Tacchini