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LegalNews: Cose in custodia e dovere di eliminazione del fattore imprevedibile

Il tema della responsabilità derivante agli enti pubblici dalle cose in custodia, affrontato dalla sentenza n. 2477/2018 della Cassazione, è molto sentito: essi, infatti, hanno generalmente un patrimonio molto vasto che, di conseguenza, con elevata probabilità può causare sinistri.

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LegalNews: Cose in custodia e dovere di eliminazione del fattore imprevedibile
Come noto, ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”: secondo l’orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, la responsabilità che deriva dalla norma citata ha natura oggettiva, in quanto essa si basa esclusivamente sul fatto che il danno derivi dalla cosa in custodia, senza che rilevi alcun profilo di colposità nella condotta del custode.

Il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte ha ad oggetto una delle tipologie di beni pubblici caratterizzata dalla più altra sinistrosità: le strade. Più nel dettaglio la controversia ha ad oggetto un caso di sinistro verificatosi su una strada statale a causa dell’attraversamento della carreggiata da parte di un animale (un bovino). In primo e in secondo grado la domanda giudiziale dei danneggiati veniva rigettata, in quanto i giudici ritenevano che non fosse configurabile alcuna responsabilità in capo all’ente gestore della strada. I danneggiati ricorrevano perciò per cassazione.

Più nel dettaglio i ricorrenti ritenevano che l’ente gestore della strada ne fosse l’effettivo custode e che, di conseguenza, fosse tenuto ad adottare, a prescindere dall'esistenza di specifiche prescrizioni normative, le misure effettivamente idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo, in relazione alle specifiche caratteristiche della strada. In particolare, i ricorrenti ritenevano che dovesse essere prevista ed impedita la possibilità di attraversamento di animali nei tratti che costeggiavano campi e, laddove era stata apposta una recinzione, doveva esserne curata la manutenzione,

I ricorrenti sul punto concludevano che la Corte non aveva considerato che l’ente gestore della strada non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non avendo dimostrato che l'animale fosse sbucato all'improvviso sulla sede stradale e che non vi fosse stata la possibilità di accertarne la presenza e di allontanarlo dalla carreggiata.

I danneggiati proseguivano affermando che, in relazione alle specifiche caratteristiche della strada, sussisteva l'obbligo di dotarla di recinzione e, comunque, di intervenire tempestivamente in caso di attraversamento di un animale, in modo da rimuovere il pericolo nel minore tempo possibile.

La Corte, investita della questione, ha innanzitutto puntualizzato che la corte d’appello aveva commesso un errore, valutando la responsabilità ex art. 2051 c.c. sotto il profilo soggettivo della colpa del custode, che infatti è estraneo al paradigma della responsabilità del custode, incentrata unicamente - su un piano prettamente oggettivo - sul rapporto causale intercorrente fra la cosa in custodia e il danno subito dal terzo, con esclusione della possibilità di riconoscere una qualunque rilevanza al profilo della condotta del custode.

La Cassazione ha proseguito rilevando che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante.

La Suprema Corte, basandosi su tali premesse, ha concluso che l'imprevedibilità che vale a connotare il caso fortuito deve essere oggettiva - dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata - senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode.

La Cassazione ha concluso che l'oggettiva imprevedibilità di un fattore esterno è suscettibile di esaurirsi col tempo: infatti, una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d'olio lasciata sull'asfalto da un veicolo in transito o l'accumulo di materiali sulla carreggiata determinato da perdita di carico o da eventi meteorici intensi) è destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva.

La Suprema Corte ha perciò rilevato che nel caso in esame la corte d’appello avrebbe dovuto verificare se in concreto ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia dell'obiettiva imprevedibilità ex ante dell'ingombro della carreggiata (secondo i criteri sopra delineati) e, in ipotesi, se tale ingombro conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità ed inevitabilità propri del fortuito. La Cassazione ha perciò rinviato la causa alla corte d’appello compete in una diversa composizione, per permetterle di effettuare la valutazione sulla base del principio sopra indicato.

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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