Il caso sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: un soggetto, all’atto dell’acquisto di una autovettura, stipulava un contratto di assicurazione contro il furto il quale prevedeva che, in caso di sottrazione del veicolo, l’erogazione dell’indennizzo da parte della compagnia fosse subordinata alla consegna da parte dell’assicurato di tutte le chiavi di accensione fornite dalla casa costruttrice al momento della consegna. Questa disposizione ha la finalità di impedire l’erogazione dell’indennizzo nel caso in cui il furto del veicolo sia stato agevolato da colpa grave del suo proprietario, il quale abbia lasciato inserite le chiavi di accensione nel cruscotto dell’automobile.
In caso di smarrimento delle chiavi era, peraltro, prevista la sospensione dell’operatività della copertura assicurativa sino al momento in cui il proprietario non avesse completato una procedura di disattivazione delle chiavi smarrite congiuntamente con un concessionario autorizzato. Una volta attuata tale procedura, sarebbe tornata operante la copertura assicurativa.
Al momento del furto del veicolo dell’assicurato, però, quest’ultimo aveva precedentemente smarrito le chiavi di scorta della propria auto, senza denunciarne lo smarrimento né seguire la procedura prevista contrattualmente per la loro disattivazione. La compagnia assicurativa, perciò, rigettava la richiesta di indennizzo formulata dall’assicurato, che la conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo nonché di un risarcimento del danno dovuto alla impossibilità di utilizzare il veicolo a seguito del furto, avvenuto durante la vigenza della copertura assicurativa.
L’assicurato basava le proprie domande giudiziali sul rilievo della nullità delle clausole contrattuali che subordinavano l’erogazione dell’indennizzo alla consegna delle doppie chiavi, in quanto sarebbero state da qualificare come vessatorie in base alle norme a tutela dei consumatori (artt. 1469 bis e ss. c.c., poi sostituiti dal Codice del Consumo, ossia il D.Lgs. n. 206/2005, artt. 33 e ss.), in quanto idonee a creare uno squilibrio tra i rispettivi diritti e doveri delle parti scaturenti dal contratto di assicurazione. Sia in primo che in secondo grado le domande dell’assicurato venivano rigettate: egli, dunque, ricorreva per cassazione.
La Cassazione ha rilevato che le clausole in questione non causavano in alcun modo l’imposizione di un onere per l’assicurato che casuassero lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: prima del furto, infatti, tale previsione determinavano a carico dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della restituzione in caso di furto dell'autovettura che non risultava in alcun modo gravoso e, per tale ragione, non poteva squilibrare il sinallagma contrattuale. Inoltre, le clausole in menzione regolavano in modo indipendente le conseguenze dello smarrimento o del furto della chiave disgiunti da quello dell'autovettura, dando così la possibilità all'assicurato di tutelarsi in relazione a tali eventi e di provvedere al ripristino della provvista del numero di chiavi da conservare in vista dell'eventualità di un furto dell'autovettura.
La Corte, inoltre, ha sottolineato che tali clausole, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzavano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma si limitavano a individuare e delimitare l'oggetto del contratto ed il rischio assunto dall'assicuratore.
Avv. Mattia Tacchini
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