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Frontalieri: disoccupazione al via la NASPI

Da ieri, primo maggio 2015, per la disoccupazione frontalieri è attiva la "NASPI", una indennità che può arrivare sino a 24 mesi.

Canton Ticino
Frontalieri: disoccupazione al via la NASPI
Dal sito www.ocst.com:
Dopo grande attesa, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legislativo 22/2015, la nuova indennità di disoccupazione «NASPI» è stata confermata. Ecco i punti chiave della normativa.

- Data di entrata in vigore: 1° maggio 2015. I lavoratori che termineranno il contratto al 30 aprile del 2015 dovranno ancora richiedere la vecchia indennità di disoccupazione (ovvero l’ASPI).

- Requisiti: la NASPI verrà riconosciuta ai lavoratori caduti in disoccupazione per causa involontaria, per risoluzione consensuale o per dimissioni per giusta causa. Sarà necessario far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e bisognerà aver lavorato almeno 18 giorni nell’anno precedente all’inizio della disoccupazione.

- Calcolo e misura: la NASPI sarà rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni. Sarà pari al 75% della retribuzione se questa non supera i 1’195 euro lordi mensili, mentre se superiore si aggiungerà il 25% del differenziale fino ad un massimo di 1’300 euro lordi mensili. Dal quinto mese di fruizione, la NASPI subirà una riduzione del 3% al mese.

- Durata: la NASPI sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (dunque al massimo per 24 mesi); dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (ovvero 18 mesi).

- Presentazione della domanda e decorrenza: la NASPI dovrà essere presentata all’INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

- Condizionalità: l’erogazione della NASPI è condizionata allo stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale.

- Incentivo all’imprenditorialità: si potrà richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un’attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.

- Compatibilità e cumulabilità: la NASPI si sospenderà per rapporti di lavoro fino a 6 mesi, e sarà compatibile con rapporti di lavoro con reddito inferiore ai limiti utili ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (ovvero 5’000 € lordi annuali).

- Assegno speciale di disoccupazione: in via sperimentale è previsto un assegno ulteriore per coloro che cadranno in disoccupazione dal 1° maggio al 31 dicembre 2015. Esso sarà riservato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a lavoratori in età vicina al pensionamento che al termine della NASPI siano ancora disoccupati.

L’assegno sarà erogato per massimo 6 mesi e sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego. Un apposito decreto definirà i limiti di reddito ISEE per poter far richiesta dell’assegno speciale.

Un «nota bene» finale: i periodi di lavoro che negli ultimi 4 anni abbiano già dato luogo ad una disoccupazione non vengono più conteggiati in una nuova domanda NASPI. Quindi possiamo dire che la NASPI tutela il titolare di un contratto a tempo indeterminato che perde il posto di lavoro dopo avere lavorato alcuni anni, ma penalizza i lavoratori stagionali che, di fatto, avranno un periodo indennizzato pari solo alla metà dell’ultima stagione.



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