È in vigore dal 1° gennaio scorso il meccanismo dello split payment, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia. È quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici".
Il meccanismo è oggetto dello studio della Fondazione nazionale commercialisti, che ha pubblicato un documento chiarendo le principali novità, a partire da quali sono i soggetti della P.A. destinatari della nuova disposizione. Il novellato art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 fa riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali.
Rimane da stabilire, secondo la Fondazione nazionale commercialisti, se l’elencazione effettuata della norma sia tassativa o sia possibile invece effettuare l’estensione per analogia ad altri enti pubblici. Il nuovo strumento, inoltre, riguarda gli acquisti effettuati dai suddetti enti pubblici sia che agiscono nelle loro vesti istituzionali che commerciali. Nel comunicato del MEF del 9 gennaio scorso, infatti, viene chiarito che lo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva.
Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
(fonte: Mysolution post)