Chiariamo subito. Non siamo davanti ad una nuova versione dello scudo fiscale. Anzi.
In primis questa procedura non prevede l’anonimato. Nello scudo poi si pagava una sanzione una tantum e lo stesso non prevedeva sanzioni penali. Con la voluntary disclosure si andranno invece a pagare per intero le imposte evase con agevolazioni solo per le sanzioni connesse. Inoltre, dal punto di vista penale, vengono meno solo i reati di dichiarazione omessa e dichiarazione infedele mentre la frode e gli altri reati fiscali rimangono, anche se alcuni di questi con sanzioni ridotte.
Ma andiamo per ordine:
Chi può accedervi: possono accedere alla procedura i soggetti obbligati alla presentazione del modulo RW ai sensi dell`articolo 4 del D.L. 167/1990, ossia le persone fisiche anche se titolari di reddito d`impresa o di lavoro autonomo, gli enti non commerciali e le società semplici nonché i soggetti a essi equiparati, residenti in Italia. Non sarà possibile accedervi se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività non dichiarate. La procedura è preclusa anche se tale formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.
Come si accede: il contribuente che intende attivare la “collaborazione volontaria” deve presentare una richiesta tramite la compilazione di un apposito modello. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata da poco pubblicata la bozza. L’istanza, non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona, ed è ammessa non oltre il 30 settembre 2015.
Cosa si deve dichiarare: la collaborazione deve riguardare tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria per i quali il contribuente non abbia ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale. Di conseguenza nel modello dovranno essere indicati a titolo di esempio: conti correnti, immobili, partecipazioni, polizze assicurative a contenuto finanziario, oggetti di antiquariato e barche estere. Il contribuente dovrà altresì fornire i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o dal loro utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione.
Cosa si deve pagare: a seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria l’Agenzia delle Entrate potrà:
emettere un avviso di accertamento contenente le imposte calcolate per intero sui redditi non dichiarati che hanno formato le disponibilità estere, con irrogazione delle sanzioni ridotte di 1/6.
emettere un provvedimento di irrogazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività estere. La sanzione sarà ridotta della metà del minimo edittale se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea e in Stati aderenti allo SEE. In caso contrario la sanzione sarà ridotta di 1/4 del minimo edittale.
È chiaro che se il contribuente potrà dimostrare che la disponibilità estera oggetto della collaborazione volontaria si è formata con redditi di periodi d’imposta non più accertabili, l’Agenzia emetterà il solo provvedimento d’irrogazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW di cui al sub 2).
Quando si deve pagare: Il contribuente deve versare in unica soluzione le somme dovute in base all’avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, oltre agli importi richiesti con l’atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività estere. Il pagamento non può essere eseguito avvalendosi della compensazione.
Benefici penali: in relazione agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero, per il contribuente che attiva la “collaborazione volontaria” è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e omessa (D.Lgs. 74/2000, articoli 4 e 5). Inoltre, le pene previste nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000, articolo 2) o mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000, articolo 3) sono diminuite fino alla metà.
In conclusione l’analisi di convenienza effettuata sulla procedura di voluntary disclosure così come è attualmente disciplinata dal D.L. 4/2014 ci porta a concludere che potranno essere interessati:
coloro che hanno ereditato denaro, titoli e immobili all’estero e non li hanno mai dichiarati tramite il quadro RW;
quei contribuenti che saranno in grado di dimostrare che gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, seppur frutto di redditi evasi, risalgono ad annualità non più accertabili.
Le imposte scaturenti dalla procedura riguarderebbero infatti esclusivamente l’eventuale tassazione dei rendimenti che gli investimenti e le attività all’estero hanno fruttato negli anni ancora potenzialmente accertabili oltre alla sanzione per omessa compilazione del quadro RW che viene però ridotta al 1,5% del valore non dichiarato o al 3% se le ricchezze sono detenute in Paesi “black list”.
Qualora invece tali ricchezze siano state costituite in un periodo d’imposta ancora accertabile dall’Amministrazione Finanziaria, l’importo che dovrà essere versato per usufruire della regolarizzazione sarà molto più che notevole.
A tal proposito, si ricorda che i periodi accertabili da parte del Fisco possono essere raddoppiati nel caso in cui i beni da regolarizzare siano detenuti in un Paese “black list” oppure nel caso in cui il soggetto che usufruisce della voluntary disclosure abbia commesso dei reati punibili penalmente.
Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
(fonte: Davide Giampietri – Centro Studi CGN)