La fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione è piuttosto semplice: la sentenza di primo grado veniva notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente per far decorrere il termine c.d. breve per proporre appello, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., in data 16.01.2012; a partire da tale momento, dunque, iniziava a decorrere il termine di 30 gg. previsto dall’articolo citato per la notificazione dell’eventuale appello. Il relativo atto, però, veniva notificato dalla parte soccombente alla parte vittoriosa solo in data 16.02.2012, quindi dopo che era già spirato il termine per appellare.
Sul punto è doverosa una fondamentale premessa: l’orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza sul punto afferma che si ha una scissione del momento in cui si perfeziona la notificazione di un atto. In base a tale principio, infatti, la notifica si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario: mentre per quest’ultimo la notifica si perfeziona solo al momento della ricezione, per il notificante è sufficiente dimostrare che il plico è stato inoltrato per la notifica, mediante consegna all'ufficiale giudiziario, entro il termine previsto. Questa soluzione costituisce un efficace contemperamento di due distinti interessi: quello del destinatario a vedere perfezionati gli effetti della notifica solo quando essa entra nella sua sfera di conoscibilità e quello del notificante a non subire pregiudizi a causa dell’eventuale ritardo dell’ufficiale giudiziario al quale l’atto sia stato, invece, consegnato tempestivamente per la notifica.
Nel caso di specie si era verificata un’ulteriore problematica: il destinatario della notifica riteneva che non fosse stata raggiunta la prova del fatto che la parte aveva consegnato tempestivamente l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, in quanto quest’ultimo aveva apposto sull’originale solo il timbro dell’ufficio con l’indicazione della data di consegna e delle spese di notifica, ma senza sottoscrizione.
La Corte ha rilevato, rimanendo nel solco del proprio orientamento, che l’apposizione del timbro da parte dell’ufficiale giudiziario, corredata delle indicazioni sopra viste, è sufficiente a fornire la prova della tempestiva consegna dell’atto per la notificazione, perché il medesimo ufficiale giudiziario è tenuto ad annotare nel proprio registro cronologico la detta consegna, con valore di prova sino a querela di falso: salvo il caso che proprio la veridicità della detta consegna sia oggetto di controversia, dunque, l’attestazione del pubblico ufficiale è sufficiente a dimostrare la tempestività della notifica.
Avv. Mattia Tacchini
LegalNews: Il perfezionamento della notifica per il notificante
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 21281/2015, è tornata ad affrontare il tema della determinazione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto tenuto ad effettuarla entro un termine a pena di decadenza.
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FORMA e MERITO
Giordano Andrea FERRARI
23 Novembre 2015 - 18:43
Solo in Italia si bada alla forma più che alla sostanza. Basta che sia sbagliato un cavillo che assassini, ladri, evasori ecc. ecc. la fanno franca.
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