Il caso sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: una società veniva dichiarata fallita a seguito dello svolgimento dell’istruttoria pre-fallimentare ai sensi dell’art. 15 R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), alla quale la stessa non partecipava: il fallimento, perciò, veniva pronunciato dal tribunale competente senza che la società sottoposta all’istruttoria per la verifica dei presupposti per la fallibilità svolgesse alcuna difesa.
La società fallita, avvedutasi dell’intervenuto fallimento, proponeva reclamo avverso la pronuncia, affermando di non aver avuto notizia dell’udienza pre-fallimentare a causa di problematiche nella notifica dell’istanza di fissazione, che la Cancelleria del tribunale aveva notificato a mezzo PEC ai sensi dell’art. 15 co. III della Legge Fallimentare; ai sensi di tale disposizione l’istanza di fissazione dell’istruttoria pre-fallimentare deve essere notificata dalla Cancelleria all’indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
La società dichiarava fallita eccepiva che il proprio indirizzo PEC era stato attribuito, dal fornitore del servizio, a due distinte società e, quindi, asseriva che sussistesse un’incertezza assoluta circa il destinatario della notificazione, con la conseguenza che quest’ultima dovesse essere qualificata come nulla. La corte d’appello competente rigettava il reclamo, affermando che il fatto che anche altro soggetto abbia una PEC con uguale denominazione di per sé non comportava che la società fallita non avesse ricevuto la notifica; la società, perciò, proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte sul punto ha rilevato che è da ritenere erronea la motivazione addotta dal giudice di secondo grado, secondo la quale - dopo aver riconosciuto che, a fronte dell'attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti, e della notificazione a mezzo PEC a quell'indirizzo - può solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto ad entrambi gli indirizzi, aveva concluso che la notifica fosse stata effettivamente ricevuta dalla destinataria. La Cassazione, infatti, ha affermato che in un caso come quello in esame può solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto dalla sola società fallita ovvero sia stato ricevuto soltanto dalla società estranea alla vicenda: concretamente, perciò, non è possibile accertare chi abbia effettivamente ricevuto l'atto.
La Corte, quindi, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., ha dichiarato la nullità della notificazione per incertezza assoluta sull’identità del destinatario.
Avv. Mattia Tacchini
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