Anche senza aver ricevuto personalmente un avviso di accertamento, basta ascoltare un telegiornale – o, più semplicemente, parlare con qualche conoscente – per scoprire che l’Agenzia delle Entrate notifica tale atto al contribuente quando ritiene che quest’ultimo abbia omesso, integralmente o parzialmente, il pagamento di una imposta, da importi risibili sino a somme consistenti: alcuni di tali avvisi sono fondati, altri no. Una volta ricevuta la notifica di tale atto, dunque, il contribuente quali possibilità ha?
E’ necessario premettere che è essenziale determinare esattamente la data nella quale è stato notificato al contribuente l’avviso di accertamento: da tale momento, infatti, decorre il termine per proporre l’eventuale ricorso e, più generalmente, per decidere se contestare o meno tale atto.
Ecco una sommaria elencazione delle possibilità che l’ordinamento riconosce al contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento:
1. Acquiescenza: entro il termine per il ricorso, può pagare l’imposta evasa - anche mediante rateizzazione - con una riduzione considerevole delle sanzioni (indicata nell’atto), purché rinunci all’eventuale ricorso; tale definizione accelerata è, ovviamente, la scelta più opportuna quando si è consapevoli della fondatezza della pretesa dell’Agenzia delle Entrate. Tentare di procrastinare i termini per il pagamento causerebbe solo l'addebito integrale delle sanzioni e degli interessi di mora.
2. Accertamento con adesione: se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da un invito dell’Agenzia delle Entrate al contraddittorio, il contribuente può richiedere l’instaurazione successiva del contraddittorio e, dopo la definizione della pretesa tributaria, il contribuente può pagare l’imposta effettivamente non corrisposta e le relative sanzioni ridotte ad un terzo.
3. Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale: entro il termine indicato nell’avviso di accertamento, il contribuente può decidere di impugnare l’atto dinanzi al Giudice tributario. L’avviso di accertamento, considerato che costituisce titolo esecutivo, conterrà l’invito a presentare ricorso previo pagamento provvisorio delle maggiori imposte accertate ridotte ad un terzo.
4. Infine, senza rispettare alcun termine, il contribuente può presentare istanza di riesame in autotutela diretta all’organo che ha emesso l’avviso di accertamento. Su quest’ultima possibilità si concentrerà il contributo della prossima settimana.
Avv. Mattia Tacchini