Come noto, il sistema giudiziario italiano manifesta numerose problematiche, che fanno scappare gli investitori stranieri e, purtroppo, soprattutto pregiudicano il fondamentale diritto dei cittadini alla tutela delle proprie ragioni.
Il settore civile rappresenta l’esempio più tipico di tale fenomeno: tempistiche dilatate, non uniforme applicazione delle norme da parte dei vari organi giurisdizionali (Tribunali, Corti d’Appello, e via dicendo) e incertezza sull’esito finale di una controversia, solo per citare i problemi più evidenti.
Il Governo, nel tentativo di adottare misure che riducano i numeri del contenzioso civile, il 12 settembre 2014 ha emanato il Decreto Legge n. 132/2014, che verrà modificato in sede di conversione in legge, allo stato quasi ultimata: il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione il 24 ottobre, mentre la Camera il 04 novembre ha fatto altrettanto; mancano solo la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché il disegno diventi legge.
Tale decreto ha previsto l’introduzione – tra le misure adottate - di strumenti di risoluzione in via stragiudiziale delle controversie, ossia di strumenti che permettano di risolvere una controversia senza ricorrere ad una causa avanti al Tribunale. Tra queste misure un ruolo di spicco è rivestito dalla negoziazione assistita.
La procedura di negoziazione assistita consiste innanzitutto nella firma di un accordo (la convenzione di negoziazione), con il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, in materia di diritti disponibili (ossia tipicamente i diritti patrimoniali, pur se con delle eccezioni, mentre rimangono esclusi i diritti della persona, come la libertà, il diritto all’integrità fisica, ecc.).
La procedura si svolge tramite l'assistenza di uno o più avvocati, a seconda che le parti decidano di rivolgersi ad un legale comune che gestisca in modo imparziale la trattativa oppure che preferiscano avere ciascuna il proprio avvocato. Successivamente le parti materialmente svolgeranno delle trattative, assistite dagli avvocati, per tentare di trovare una soluzione alla controversia.
Se l’accordo viene raggiunto, questo – firmato dalle parti e dagli avvocati – costituirà titolo esecutivo e per l’iscrizione di una ipoteca giudiziale: avrà, in concreto, i medesimi effetti di una sentenza.
Si capisce, dunque, la potenziale utilità di questo strumento: finalmente si potrà risolvere una controversia, ottenendo gli stessi benefici di una sentenza, senza però subire le tempistiche e i costi di una causa civile.
Per comprendere appieno quali saranno gli effetti concreti dell’introduzione della negoziazione assistita nel nostro ordinamento (se ve ne saranno) si dovrà attendere ancora del tempo.
Allo stato, però, si può sicuramente affermare che la negoziazione è stata inserita nel nostro sistema senza un coordinamento con lo strumento della mediazione civile e, soprattutto, senza istituire dei meccanismi che incentivino il ricorso a tale strumento; in un paese con tradizione di scarsa attenzione agli strumenti di definizione di una controversia alternativi al giudizio, forse la potenziale utilità di tale strumento non sarà sufficiente a spingere i cittadini ad utilizzarlo.
Nei contributi in uscita nei prossimi appuntamenti della rubrica si esaminerà più nel dettaglio lo strumento della negoziazione assistita (PARTE II) e i suoi impieghi, soprattutto nell’ambito della separazione e del divorzio (PARTE III).
Avv. Mattia Tacchini