Con il DL.91/2014 viene introdotta un’agevolazione fiscale per le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 per importi superiori ai 10.000 euro. Sono agevolabili i beni compresi nella divisione 28 nella tabella ATECO 2007: macchinari ed impianti, esclusi immobili strumentali, autovetture e computer.
Nello specifico è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti per i suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti l’anno di effettuazione dello stesso. Vieni inoltre concessa la facoltà di escludere dal campo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Ai fini dell’agevolazione i costi vengono valutati secondo il principio di competenza temporale, vale la data di consegna o spedizione del bene acquistato, non in base al pagamento. Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti neo-costituiti: le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014 ovvero nel 2015.
Il decreto stabilisce che il credito d’imposta deve essere suddiviso in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione su modello f24. La prima quota è utilizzabile solo dal 1° gennaio 2016 per investimenti effettuati nel 2014 e dal 1°gennaio 2017 per gli investimenti effettuati nel 2015.
Per usufruire interamente dell’agevolazione i beni non devono essere dismessi, ceduti a terzi o trasferiti fuori dallo Stato per un quinquennio
Studio Tarabella Luca
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti