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LegalNews: Subagenzia: proposta di abbassamento delle provvigioni e recesso per giusta causa

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3854/2017 ha esaminato la questione della configurabilità, in un rapporto di subagenzia, della giusta causa di recesso del subagente nel caso in cui l’agente formuli una proposta di abbassamento delle provvigioni.

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LegalNews: Subagenzia: proposta di abbassamento delle provvigioni e recesso per giusta causa
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è il seguente: un subagente conveniva in giudizio l’agente con il quale aveva stipulato – undici anni prima – un contratto di subagenzia, per sentire dichiarare la giusta causa del suo recesso dal rapporto, con conseguente condanna dell’agente al pagamento delle relative indennità la cessazione del rapporto; la domanda giudiziale del ricorrente era fondata sul disappunto cagionatogli dal fatto che l’agente gli aveva proposto una riduzione delle provvigioni, giudicata immotivata – nonché sostanzialmente offensiva – in quanto il rapporto durante la sua intera durata si era dimostrato vantaggioso per entrambe le parti. Le parti, peraltro, formulavano altresì altre domande giudiziali, che non esamineremo in questa sede in quanto relative ad altri istituti del rapporto. Il tribunale competente rigettava tutte le reciproche richieste delle parti.

La corte d’appello territorialmente competente rigettava il gravame presentato dal subagente, rilevando che dalla valutazione complessiva dei fatti risultava che l’agente non aveva operato una variazione unilaterale delle provvigioni, ma aveva proposto – invece - una modifica consensuale, a fronte della quale il subagente, che ben avrebbe potuto rifiutare la proposta, aveva deciso di recedere dal rapporto. Accoglieva parzialmente, inoltre, una delle domande riconvenzionali formulate dall’agente, rigettando tutte le altre domande giudiziali formulate dalle parti. Il subagente ricorreva perciò per cassazione.

La Suprema Corte sul punto ha premesso che la corte d’appello aveva correttamente confermato la pronuncia di primo grado che escludeva la sussistenza di una giusta causa di recesso: dalla valutazione complessiva dei fatti risultava infatti che l’agente effettivamente non aveva variato in modo unilaterale la tabella provvigionale, bensì aveva semplicemente proposto una modifica consensuale, che avrebbe potuto venire rifiutata dal subagente, comportando la continuazione del rapporto alle originarie condizioni.

Non poteva perciò essere accolta la ricostruzione del subagente, secondo la quale anche una mera proposta di riduzione delle provvigioni avrebbe potuto configurare una giusta causa del proprio recesso; il ricorrente infatti errava nel ritenere che una proposta economicamente peggiorativa dopo undici anni di lavoro ed in assenza di ragioni obiettive, stante l'aumento del fatturato procurato con la propria attività di subagente, potesse fondare la giusta causa di recesso in quanto gravemente lesiva della fiducia nella corretta esecuzione del rapporto da parte dell'agente.

La Corte, invece, ribatteva che correttamente il giudice del merito aveva ritenuto che la giusta causa del recesso deve avere una valenza oggettiva e non può derivare dalla percezione soggettiva e della sensibilità del recedente: tale valenza oggettiva non sussisteva nel caso in esame, in quanto la mera proposta dell'agente di ridurre l'importo delle provvigioni di subagenzia per diventare giuridicamente efficace richiedeva l'accettazione del subagente, mentre in mancanza di quest’ultima il rapporto avrebbe potuto proseguire alle condizioni originariamente pattuite.

La Cassazione, perciò, ha rigettato il ricorso del subagente, ritenendo che il suo recesso non fosse sorretto da giusta causa e, quindi, escludendo il diritto alla relativa indennità.

Avv. Mattia Tacchini
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