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LegalNews: Patto di prova nel contratto di lavoro subordinato: quando è valido?

La Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 17921 del 12.09.2016 è tornata ad esaminare il tema della validità del patto di prova inserito in un contratto di lavoro subordinato, concentrandosi in particolare sulla sua funzione.

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LegalNews: Patto di prova nel contratto di lavoro subordinato: quando è valido?
Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione è il seguente: un lavoratore veniva assunto – con mansioni di docente in corsi professionali - da un ente di formazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con annesso patto di prova; l’assunzione veniva operata dopo che il lavoratore aveva già svolto per due anni a favore del medesimo ente mansioni analoghe, con contratto di lavoro a progetto. All’esito della prova l’ente riteneva di recedere dal contratto di lavoro ritenendo che il lavoratore non avesse superato la prova. In primo ed in secondo veniva dichiarata la nullità del patto di prova e – di conseguenza – l’annullamento del recesso operato dall’ente formativo: quest’ultimo ricorreva perciò per cassazione.

Volendo inquadrare sommariamente la questione, è opportuno premettere che l’art. 2096 c.c. prevede che l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova debba risultare da atto scritto, dal quale devono risultare le mansioni affidate al lavoratore. La funzione principale del patto di prova è quella di permettere al datore di lavoro di valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni pattuite, consentendo al contempo ad entrambe le parti di valutare la convenienza della stipulazione del menzionato contratto di lavoro. A ciò consegue che, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità, salvo che la prova sia stabilita per un tempo minimo necessario: in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata solo alla scadenza di tale termine. Terminato il periodo di prova senza che una delle parti abbia receduto, l'assunzione diviene definitiva e l’attività prestata dal lavoratore viene computata nella sua anzianità.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi circa la validità del patto di prova come sopra descritto, ha rilevato che la causa (ossia la funzione) del patto di prova è quella di tutelare l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza: essa, dunque, risulta insussistente qualora la verifica menzionata sia già stata effettuata, con esito positivo, per le medesime mansioni, a seguito dello svolgimento – da parte del lavoratore - per un congruo lasso di tempo di mansioni analoghe a favore dello stesso datore di lavoro, senza che rilevino la natura e la qualificazione dei contratti in base ai quali tali mansioni sono state svolte.

Ciò premesso, la Corte ha confermato l’invalidità del patto di prova per mancanza di causa, annullando il recesso operato dal datore di lavoro all’esito della prova e applicando la tutela prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Avv. Mattia Tacchini
www.novastudia.com



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