Come noto, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. co. I n. 2) c.p.c., la sentenza deve contenere l’indicazione delle parti e dei loro difensori. Questa previsione è ovviamente finalizzata a permettere la certa identificazione delle parti del giudizio, in quanto destinatarie delle statuizioni contenute nella pronuncia del giudice; in caso contrario, infatti, soprattutto quando la causa richiede l’esame di fattispecie complesse, che coinvolgono una pluralità di parti, potrebbe essere difficile capire quali siano i destinatari della decisione del giudice, con inaccettabili conseguenze per il diritto di difesa delle parti, la certezza del diritto e l'esercizio del potere giurisdizionale da parte dello Stato.
La naturale conseguenza di un’omissione di questa portata, ove intacchi gli interessi sopra indicati, è ovviamente la nullità della sentenza. La Suprema Corte, d’altra parte, ha avuto modo di rilevare – e ha confermato con la sentenza in esame – che la sentenza che reca l’omissione, nella intestazione, di una delle parti non è nulla quando risulti dal tenore della decisione con sufficiente chiarezza quali siano le parti del processo e non emerga una lesione del principio del contraddittorio.
In questo caso, infatti, l’omissione citata viene considerata un mero errore materiale, correggibile dal giudice con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c..
Avv. Mattia Tacchini