Il caso esaminato dalla Suprema Corte a Sezione Unite per risolvere un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici è il seguente: un istituto di credito, all’atto della stipulazione di un contratto quadro di investimento, sul quale si basano poi le singole operazioni che vengono richieste dall’investitore, otteneva la sottoscrizione dei due clienti sulla copia da conservare nei propri archivi, mentre ad essi consegnava una copia priva della firma del funzionario delegato.
La vicenda assumeva particolare rilevanza in quanto due operazioni di investimento avevano ad oggetto Bond argentini, poi coinvolti nel noto default dello stato sudamericano. Gli investitori, a seguito dell’esito infausto delle due operazioni, impugnavano avanti al tribunale competente il contratto quadro, in quanto da loro ritenuto nullo perché mancante della forma scritta prescritta dalla Legge, volendo travolgere con la conseguente nullità anche i due investimenti in Bond argentini.
In particolare, i due investitori impugnavano il contratto quadro di investimento in quanto ritenuto nullo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il quale nella formulazione applicabile al caso in esame stabiliva che i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori dovessero venire redatti per iscritto e richiedeva che un esemplare venisse consegnato ai clienti; nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto era da ritenersi nullo e tale vizio poteva essere eccepito solo dal cliente. Nel caso in esame l’istituto bancario aveva prodotto in giudizio esclusivamente un modulo contrattuale, datato 25/1/1994, sottoscritto dai clienti, privo di ogni manifestazione di volontà negoziale e della sottoscrizione del funzionario delegato; sul modulo, peraltro, era apposta la dichiarazione prestampata "un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi".
Il tribunale competente rigettava la domanda giudiziale degli investitori, che veniva invece accolta dalla corte d’appello; gli investitori, perciò, ricorrevano per cassazione. La causa veniva assegnata alle Sezioni Unite in quanto tra le sezioni semplici si era verificato un contrasto di giurisprudenza: da una parte, vi era l’orientamento secondo il quale il contratto quadro privo della sottoscrizione del funzionario della banca era nullo; dall’altro, vi era l’orientamento a detta del quale andava esclusa la nullità per difetto di forma, nel caso in cui il contratto avesse avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, il quale richiamava il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, a patto che la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta.
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno premesso che la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di esso la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, deve rimanere a disposizione dell'investitore; la chiara finalità della previsione della nullità è perciò quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni nonché della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione.
La Corte ha proseguito rilevando che, quando risulti provato l'accordo (risultando la sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto) e la consegna della scrittura all'investitore, sarebbe difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca sia necessaria ai fini della validità del contratto quadro.
Tutto ciò premesso la Cassazione ha cassato la sentenza della corte d’appello, rinviando la decisione della causa al medesimo giudice in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Avv. Mattia Tacchini
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