Dopo aver esaminato – in uno dei precedenti contributi - la disciplina della procedura di negoziazione nella materia del diritto di famiglia, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 132/2014, concentriamo la nostra attenzione sull’art. 12 del medesimo decreto, che prevede la possibilità per i coniugi di separarsi, divorziare oppure modificare le condizioni di separazione e divorzio senza l’assistenza di un avvocato.
La disposizione citata è divenuta applicabile in data 11 dicembre (decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della L. n. 162/2014, che ha convertito il menzionato Decreto Legge): da tale giorno in poi, dunque, se ricorrono le condizioni che esamineremo di seguito, i coniugi potranno separarsi, divorziare o modificare le relative condizioni direttamente davanti al Sindaco del luogo di residenza di almeno uno di loro oppure del luogo dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Più nel dettaglio, le condizioni per accedere a tale procedura sono le seguenti: i coniugi non devono avere figli minori oppure maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (atti di disposizione della casa coniugale, di altri beni cointestati – oppure intestati all’uno o all’altro – che devono essere trasferiti, del saldo del conto corrente cointestato, assegni di mantenimento e via dicendo); la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di essi deve necessariamente essere consensuale.
La procedura è molto semplice: le parti, con l’assistenza facoltativa di uno o più avvocati, comunicano personalmente al Sindaco la propria volontà di separarsi, divorziare oppure di modificare le condizioni già pattuite in sede di precedente separazione o divorzio. L’atto contenente l’accordo raggiunto dalle parti viene compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento, da parte del Sindaco, delle dichiarazioni sopra menzionate.
Nei soli casi di separazione oppure di divorzio il Sindaco, dopo aver ricevuto le dichiarazioni e l’accordo raggiunto dalle parti, le invita a comparire avanti a sé non prima di trenta giorni per la conferma dell’accordo: tale disposizione ha l’evidente funzione di permettere agli interessati di riflettere con la dovuta calma in merito al compimento di scelte che hanno una grande rilevanza per la loro vita, evitando eventuali decisioni avventate.
L’accordo raggiunto ha i medesimi effetti della relativa pronuncia del Giudice.
Volendo formulare una breve riflessione sul punto, mi preme evidenziare due rilievi.
In primo luogo, è necessario sottolineare che la previsione della necessaria assenza, nell’accordo, di attribuzioni patrimoniali sicuramente limita molto la reale applicabilità dell’istituto.
In secondo luogo, è auspicabile che tale strumento non si riveli l’ennesima arma in mano al coniuge più forte (tipicamente quello con maggiori disponibilità economiche) per imporre all’altro una decisione che, in presenza di un legale, magari sarebbe stata avversata proprio da quest’ultimo, perché contraria all’interesse del coniuge più vulnerabile.
Avv. Mattia Tacchini
LegalNews: La separazione e il divorzio senza avvocato
In questo contributo esaminiamo una delle principali novità portate dal D.L. n. 132/2014 e dalla sua legge di conversione: la possibilità per i coniugi di separarsi e divorziare, a determinate condizioni, senza bisogno dell’assistenza di un legale.
2 commenti Aggiungi il tuo
Bene e male
Giovanni
22 Dicembre 2014 - 12:41
Evitare di aver a che fare e dare soldi agli avvocati è sempre u buona cosa.
Sono però perplesso nel facilitare così tanto la cose a gente facilona...
Sono però perplesso nel facilitare così tanto la cose a gente facilona...
“affectionis vel benevolentiae
anna fraioli
12 Novembre 2015 - 03:10
causa” impresa familiare con cognato titolare atto notarile %51% marito 49%
mai voluto far intestare c.c. bancari lui titolare si c.c. cognato poi tutto intestato genitori con pensione invalidità
dal 2008 al 2012 fatto di tutto per non far vedere i conti ....serve un decreto giudiziarie per visionare residuo e patrimoniali tre gestioni patrimoniali intestate al padre e madre ...cognata casalinga con tre figli e fratello mio marito stanco e depresso che fare .....grazie
mai voluto far intestare c.c. bancari lui titolare si c.c. cognato poi tutto intestato genitori con pensione invalidità
dal 2008 al 2012 fatto di tutto per non far vedere i conti ....serve un decreto giudiziarie per visionare residuo e patrimoniali tre gestioni patrimoniali intestate al padre e madre ...cognata casalinga con tre figli e fratello mio marito stanco e depresso che fare .....grazie
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