IRRESPONSABILE LASCIARE L'ENTE SGUARNITO IN ATTESA DI APPOSITO DOCUMENTO DEL MINISTERO INTERPRETATIVO DEL DECRETO
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica".
Il 23 settembre l’Unione delle Province Italiane (UPI) ha chiesto, norme vigenti alla mano, che i Presidenti di Provincia di tutta Italia (non solo del VCO!) continuassero nel loro mandato, a prescindere se rieletti sindaci o meno, fino alle elezioni fissate per il 18 dicembre 2021.
Il 28 settembre 2021 la Conferenza Stato-Autonomie Locali ha fatto propria quella deliberazione e l’ha sottoposta al Ministro dell’Interno.
Il 3 ottobre 2021 il Ministro dell’Interno ha preso atto e ha confermato la deliberazione: si rimane in carica fino al 18 dicembre.
Non pago di quanto deciso dal Ministro dell’Interno, vi è chi pubblica un chiarimento del responsabile del Gabinetto del Ministro nel quale si dice, a proposito del Presidente della Provincia di Latina, che è decaduto e quindi deve assumerne la carica il vice Presidente. Da ciò si desume che anche il Presidente della Provincia del VCO sia decaduto. Ma il VCO non è Latina.
Quel documento dice che riguarda i Presidenti il cui mandato era in scadenza DOPO IL 30 SETTEMBRE 2021.
In questo caso NON SI APPLICA il 183/2020. Nel NOSTRO CASO, il Presidente rientra tra le ipotesi previste e quindi in particolare i suoi poteri SONO PROROGATI fino a nuove elezioni (cioè fino al 18 dicembre 2021), lo precisa il DL 183/2020.
Ma veniamo alle ulteriori motivazioni che invitano a continuare a svolgere le funzioni istituzionali.
Il primo grosso problema è che il vice Presidente non ha i requisiti per fare il Presidente semplicemente perché non è sindaco (questo prevede la Legge).
A differenza del caso di Biella , impropriamente raffrontato al nostro, nel quale il Vicepresidente è Sindaco e solo in tale veste ha potuto legittimamente sostituire il Presidente. Inoltre né il vice Presidente, né nessun consigliere provinciale è sindaco, quindi secondo la normativa vigente mancano tutti i requisiti previsti dalla legge per sostituire il presidente in carica.
Non ne esistono i presupposti.
Lasciare l’Ente senza una guida politico-amministrativa, prevista per legge, non essendovi possibilità di sostituirlo, significherebbe aprire la porta al commissariamento di tutto il Consiglio, (minoranza compresa), operazione democraticamente improponibile della quale il Presidente non intende rendersi in alcun modo responsabile.
Lasciare l’ente senza la guida politico-amministrativa prevista dalla legge significa aprirsi la strada per incorrere in sanzioni amministrative e/o giuridiche proprio per non aver garantito la guida dell’ente fino al 18 dicembre ed in particolare non avere disposto gli atti per lo svolgimento delle elezioni.
Pronto al recepimento di quanto dovesse essere comunicato all’Ente Provincia per le dovute interpretazioni in conformità con il decreto citato.
Il Presidente
Dott. Arturo Lincio