Lo ha fatto alla luce del Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che proroga lo stato di emergenza nazionale al prossimo 31 dicembre e modifica i parametri che definiscono i livelli di rischio, consentendo il cambio di “colore” alle Regioni e alle Province autonome.
Il decreto estende inoltre l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività sociali ed economiche.
Nello specifico, l’art. 3 del Decreto - Legge n. 105/2021, inserendo l’articolo 9 bis al Decreto - Legge
n. 52/2021, disciplina l’Impiego certificazioni verdi COVID-19.
1.1 Accesso a servizi e attività in zona bianca
Per effetto del nuovo articolo 9 bis, a far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2. Si tratta di:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al
chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
Si rammenta che le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, c. 2, sono le certificazioni che attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2).
La nota completa è in allegato.