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LegalNews: CTU: quando è integrato il reato di rifiuto di atti d’ufficio?

La Suprema Corte (con la sentenza n. 51051/2015) ha chiarito quando il ritardo del CTU nel deposito del proprio elaborato peritale può assumere rilevanza penale, integrando il reato previsto dall’art. 328 co. I .cp.

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LegalNews: CTU: quando è integrato il reato di rifiuto di atti d’ufficio?
La fattispecie sottoposta alla Sezione VI Penale della Suprema Corte è la seguente: un professionista veniva nominato da un giudice, in data 27.10.2005, quale CTU affinché redigesse una consulenza tecnica finalizzata a chiarire alcuni aspetti tecnici della causa sottoposta al giudicante: gli veniva concesso un termine di 120 gg per il deposito della relazione peritale. A fronte del mancato deposito della relazione peritale, il giudice con provvedimento del 18.09.2007 (notificato al CTU in data 24.10.2007) provvedeva a sollecitare una prima volta il deposito; successivamente il giudice, con provvedimento del 19.02.2008 (notificato il 10.03.2008) invitava il CTU a comparire personalmente in udienza. Atteso che il tecnico rimaneva nuovamente inerte, con provvedimento del 25.09.2008 (notificato al CTU il 09.10.2008) il giudice reiterava il sollecito, purtroppo senza esito. Infine, in data 12.02.2009 il tecnico veniva sostituito.

Considerate le modalità con le quali si sono svolti i fatti, il CTU veniva condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di rifiuto di atti d’ufficio mediante omissione di cui all’art. 328 c.p.. Come noto, l’articolo da ultimo menzionato qualifica come reato la condotta del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La Corte d’Appello confermava la condanna e l’imputato ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il ritardo da parte del CTU nel depositare la propria relazione tecnica, pur se vìola un termine meramente ordinatorio, integra comunque il reato di cui all’art. 328 co. I c.p. quando supera qualsiasi periodo di comporto e di ragionevole tolleranza. La condotta del CTU, peraltro, era aggravata dal fatto che lo stesso avesse ricevuto la notifica dei provvedimenti mediante i quali il giudice provvedeva a diffidarlo a depositare la relazione, mantenendo però il proprio atteggiamento inerte, omettendo di fornire giustificazioni e, addirittura, di riscontrare il giudice.

La Corte ha perciò confermato la condanna del consulente tecnico.

Avv. Mattia Tacchini



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