Come noto, oltre alle tempistiche e alla farraginosità della procedura esecutiva, spesso il creditore risulta disincentivato dal tentare il recupero coattivo del proprio credito a causa della difficoltà nell’individuazione dei beni di proprietà del debitore aggredibili con pignoramento: senza disporre di dati sicuri circa la consistenza patrimoniale del debitore, infatti, imbarcarsi in una esecuzione civile può significare per il creditore un discreto esborso economico e una grande perdita di tempo, senza certezza di veder soddisfatte le proprie pretese. In caso di crediti di una certa importanza il creditore può fare ricorso alle agenzie investigative che – a fronte di un esborso in alcuni casi abbastanza considerevole – permettono di venire a conoscenza di tali dati (in tutto o in parte). Quest’ultima via, però, in molti casi non risulta praticabile: si pensi al caso in cui l’entità del credito non giustifichi un esborso rilevante oppure all’ipotesi che i dati necessari non possano venire reperiti nemmeno dall’agenzia investigativa, solo per citare due esempi.
Per ovviare a tali problematiche il D.L. n. 132/2014 (conv. nella L. n. 162/2014) ha inserito nel codice di procedura civile il nuovo art. 492-bis, il quale prevede che il presidente del tribunale, su istanza del creditore, possa autorizzare l’ufficiale giudiziario a consultare le banche dati della Pubbliche Amministrazione, quali l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
A causa della mancata emissione da parte del Ministero della Giustizia dei regolamenti attuativi di tale disposizione, essa era rimasta pressoché lettera morta. E’ dunque intervenuto il D.L. n. 83/2015 (conv. nella L. n. 132/2015), che ha aggiunto un comma all’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: esso prevede che quando le strutture tecnologiche - necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis - non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale, può ottenere direttamente (quindi senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario) dai gestori delle citate banche dati le informazioni in esse contenute. Tale disposizione perderà efficacia decorso un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/2015: in sostanza, la modifica introdotta appare una sorta di proroga, per permettere al legislatore di adottare i decreti attuativi senza frustrare nel frattempo le legittime aspirazioni dei creditori che tale decreto dovrebbe tutelare.
Avv. Mattia Tacchini