Come noto, l’art. 114 disp. att. c.p.p. sancisce che la polizia giudiziaria, al momento in cui procede al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice (che prevede la facoltà del difensore di assistere ai c.d. accertamenti indifferibili e urgenti), è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Ciò premesso, cosa accade quando il conducente del veicolo non viene avvisato, successivamente all’effettuazione del controllo mediante apparecchi portatili (c.d. pre-test) e prima dell’accertamento mediante etilometro, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia?
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5396/2015, il conducente dopo l’esito positivo del c.d. pre-test veniva sottoposto al test alcolimetrico, senza essere preventivamente avvisato della citata facoltà di farsi assistere da un difensore: a seguito dell’accertamento, veniva riscontrato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,97 g/l (prima prova) e a 1,90 g/l (seconda prova), ragione per la quale venivano trasmessi gli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale relativa al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, previsto dall’art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2-sexies del codice della strada (i quali prevedono - in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - un’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, con ammenda maggiorata da un terzo a due terzi quando il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7, a cui si aggiungono la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del mezzo, se di proprietà del conducente).
E’ necessario sottolineare preliminarmente che - come risulta dall’orientamento pacifico della Suprema Corte (su tutte, Cass. n. 7967/2014) - il conducente deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore, che però non deve essere avvertito dalle Forze dell’Ordine né, tantomeno, essere aspettato; l’accertamento mediante etilometro, infatti, ha natura indifferibile e urgente, in quanto teso ad accertare le condizioni psico-fisiche del conducente al momento del controllo. Tale accertamento, infatti, deve essere effettuato immediatamente e non a distanza di tempo, anche se poco.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha correttamente rilevato che, in caso di omissione dell’avviso al conducente circa la facoltà di farsi assistere dal difensore, l’accertamento alcolimetrico deve ritenersi nullo, con la conseguenza che esso non può produrre nessun effetto in sede penale, per ragioni di tutela dell’imputato; al contempo, tale accertamento ha però efficacia ai fini della comminazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 186 co. 2 lett. a) e co. 2-sexies del codice della strada (i quali contemplano - in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l - un’ammenda da € 527 a € 2.108, maggiorata da un terzo a due terzi quando il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7, a cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi).
La Suprema Corte, inoltre, ha rilevato che la nullità dell’accertamento alcolimetrico può essere eccepita, ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.p., fino al momento della Deliberazione della sentenza di primo grado.
Avv. Mattia Tacchini
LegalNews: Alcoltest nullo per mancato avviso circa la facoltà di farsi assistere dal difensore
Nell’odierno contributo esaminiamo il fondamentale orientamento della Corte di Cassazione Penale in materia di mancato avviso al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
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Solito iper garantismo all'italiana: è anche per questo che il paese sta andando sempre più in declino! Per questo i feriti ed i morti sulle strade sono in aumento, in controtendenza con gli altri paesi europei! La presenza dell'avvocato per essere sottoposto all'alcoltest, dove si chiede solamente di soffiare: pazzesco! A quando la presenza dell'avvocato per presenziare al rilievo di un divieto di sosta?
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mirko
31 Agosto 2015 - 09:57
Un passo avanti e dieci indietro. Se uno é ubriaco 😵 ed é alla guida, li fanno un controllo ed é positivo all alcool test....che avvocato che avvocato serve....se sei ubriaco lo sei é basta. Sfasciamo ancora di più l Italia
E quando anche arrivasse l'avvocato?? Si crede forse che le forze dell'ordine si fermino dal fare il loro lavoro solo perchè c'è presente un avvocato? Se così fosse saremmo proprio in una repubblica delle banane!
Cari Lettori, pur rispettando la Vostra opinione, mi permetto di fare alcune puntualizzazioni. Innanzitutto, premetto di essere il primo sostenitore della necessità di accertare che chi si mette alla guida sia in grado di farlo e, di conseguenza, non sia sotto l'effetto di sostanze che possano alterare le sue capacità di gestire il veicolo. Tornando alle Vostre riflessioni, sottolineo però che non si tratta sicuramente di sfasciare l'Italia oppure di trovare un "cavillo" per salvare il guidatore sotto l'effetto dell'alcol dal ritiro della patente; al contrario, tale orientamento della Suprema Corte sottolinea l'importanza della facoltà di nominare un difensore di fiducia nel momento in cui viene svolto un accertamento di tipo irripetibile, a garanzia della regolarità di quest'ultimo Inoltre, si consideri che, come sopra indicato, le Forze dell'Ordine non sono tenute né ad avvisare il difensore né - a maggior ragione - ad attendere il suo arrivo. L'accertamento, dunque, segue il suo iter indipendentemente dall'informazione circa la possibilità di nominare il legale. Questa previsione, dunque, ha la funzione di fornire un'ulteriore garanzia al soggetto sottoposto all'accertamento, che però non inficia minimamente la regolarità, la prontezza e la efficacia dell'accertamento stesso. Ritengo, quindi, che debba sempre essere accolta con favore una previsione che aumenta la tutela per il potenziale imputato senza che venga meno l'idoneità dell'azione di accertamento della commissione di potenziali condotte di rilevanza penale. Infine, mi permetto una breve riflessione sul ruolo dell'avvocato: il legale non è colui che rallenta il sacrosanto operato delle Forze dell'Ordine oppure della Magistratura. Al contrario, l'avvocato è un operatore del diritto, che collabora attivamente con tali soggetti - pur avendo un ruolo differente - affinché la Giustizia (quella, si spera, con la "G" maiuscola), faccia il suo corso. Un caro saluto. Avv. Mattia Tacchini
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