Come noto, nel nostro ordinamento molti atti giuridici, anche di grande rilevanza, come atti introduttivi di cause civili, atti del processo penale, avvisi di accertamento di natura tributaria e altri, possono venire notificati al destinatario a mezzo del servizio postale: tale possibilità è prevista dalla L. n. 890/1982, per permettere un più snello ed economico sistema di notificazione degli atti, alternativo alla consegna a mani ad opera dell’ufficiale giudiziario. Tale modalità di notifica prevede l'uso di speciali buste di colore verde, preaffrancate e recanti sempre l'indicazione della provenienza dell'atto dall'ufficiale giudiziario: impossibile, dunque, non riconoscerle.
Ciò premesso, cosa accade se il destinatario non riceve l’atto per assenza, per impossibilità a riceverlo oppure per rifiuto? Vediamolo assieme, prendendo le mosse dall’esame delle normali modalità di notifica a mezzo posta.
Nella maggioranza dei casi l’atto viene regolarmente recapitato, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 890/1982: l'agente postale consegna il documento nelle mani del destinatario; se tale consegna non può essere effettuata direttamente alla persona alla quale l’atto è diretto, nel luogo indicato sulla busta l’atto viene recapitato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario, ad un’addetta alla casa oppure a chi presti servizio alle dipendenze del destinatario stesso. In mancanza delle persone sopra indicate, l’atto può essere consegnato al portiere dello stabile oppure a persona che, vincolata da un rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Condizione essenziale affinché il consegnatario risulti idoneo a ricevere l’atto, e conseguentemente la notifica si perfezioni, è che esso non sia persona manifestamente incapace di intendere e di volere oppure minore di quattordici anni. L'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto da chi riceve il documento e, se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla menzione della qualità rivestita dal consegnatario (familiare, addetta alla casa, ecc.), con l'aggiunta, in caso di familiare, dell'indicazione di convivente o meno. Se il documento non viene consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale comunica la circostanza allo stesso destinatario con una separata raccomandata a.r..
Dal completamento di questo iter cominciano a decorrere gli effetti della notificazione. Ma cosa accade se, come sopra accennato, il destinatario non può ricevere l’atto, per sua assenza e mancanza di persona abilitata in sua vece, oppure per rifiuto?
Se il soggetto al quale l’atto è diretto o le persone abilitate alle ricezione si rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo l’atto, oppure se il destinatario rifiuta il documento oppure non firma l’avviso di ricevimento, l'agente postale riporta tale circostanza sullo stesso avviso di ricevimento indicando, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente congiuntamente all’atto nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si perfeziona in tale data.
Se le persone abilitate a ricevere l’atto al posto del destinatario si rifiutano di riceverlo, oppure se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone comunque abilitate alla ricezione, l’atto viene depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale addetto alla consegna. Del tentativo di notifica e del suo deposito presso l'ufficio postale viene data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata a.r. che, in caso di assenza del destinatario, deve essere anche affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda dello stesso destinatario.
L'avviso deve contenere una serie di indicazioni (principalmente finalizzate a permettere comunque al destinatario di accertare chi ha richiesto la notifica), l'indirizzo dell'ufficio postale presso cui è depositato l’atto, nonché l'espresso invito al destinatario a ritirare l’atto in deposito entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si perfeziona comunque, anche in caso di mancato ritiro, trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e dell’invio dell’avviso e che, decorso inutilmente anche il termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente, impedendo così al destinatario definitivamente di visionarlo.
Si capisce perfettamente, dunque, che la mancata ricezione degli atti in notifica non impedisce minimamente il perfezionarsi dei loro effetti, che comunque si realizzano al più tardi dopo circa dieci giorni dal tentativo fallito di consegna; in compenso, in caso di mancato ritiro, il destinatario si preclude di fatto la possibilità di opposizione ad atti illegittimi, in quanto non a conoscenza del loro contenuto.
Avv. Mattia Tacchini
LegalNews: Mancata ricezione di una notifica a mezzo del servizio postale: le conseguenze?
Spesso si sente di persone che non ricevono gli atti notificati a mezzo del servizio postale, per assenza oppure intenzionalmente, con la convinzione di impedire il perfezionamento dei loro effetti: cosa accade in realtà?
3 commenti Aggiungi il tuo
mancata ricezione notifica
Anna. malcotti
30 Giugno 2015 - 14:15
Domanda: se la notifica è indirizzata alla'estero e po più di un anno non torna nulla, che cosa succede? Che casa si deve fare? Graziani
Buonasera Signora, purtroppo non ho i dati per risonderLe; non so a cosa si riferisca la notifica, quale sia la procedura seguita, ecc. Faccia pure riferimento al sito indicato sotto la mia firma, nel quale trova anche la mia e-mail, se ha necessità di contattarmi. Saluti. Mattia Tacchini
compiuta giacenza
Anonimo
23 Settembre 2016 - 10:19
Salve, ma se il destinatario risulta assente a seguito di sfratto e non è più nella disponibilità della cassetta per la ricezione della posta, non verrà mai posto nella condizione di venire a conoscenza dell'atto. quindi è comunque regolare la cosiddetta compiuta giacenza?
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