Proposta di Legge regionale
“INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DEL PIEMONTE E DELL’ARTICOLO 1, COMMI 3, 52, 85 E 86 LEGGE 56 DEL 7 APRILE 2014”
presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 della Legge Regionale Statutaria del Piemonte n° 1 del 4 marzo 2005 e dell'articolo 6, Legge Regionale del Piemonte 16 gennaio 1973 n° 4 e s.m.i dai Consigli Comunali dei Comuni di.............................. concordata nell’Assembra dei Sindaci del 20.03.2015 e del 27.03.2015
RELAZIONE
Signori Consiglieri,
la presente legge si propone di dare adempimento nel territorio della Regione Piemonte ai disposti di due provvedimenti legislativi che riconoscono particolari condizioni di autonomia al territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola in quanto territorio interamente montano e confinante per larga parte con uno Paese estero e non facente parte dell'Unione Europea.
Il fondamento giuridico di tale legge risiede nell'articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte (”La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. [...] La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane”) e nell'articolo 1, commi 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni”) che introduce per le province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola in quanto territori interamente montani e confinanti con Paesi esteri “particolari forme di autonomia” da conferirsi mediante legge regionale nelle materie di cui all'articolo 117 , commi terzo e quarto, della Costituzione.
Si rende pertanto necessaria ed indispensabile una legge di recepimento regionale di tali normative, che assicurino ad un territorio decentrato e fortemente condizionato dalle caratteristiche di peculiarità e di specificità quale quello del Verbano Cusio Ossola di poter articolare la propria condizione di autonomia e di autogoverno in maniera tale da assicurare in tale zona il raggiungimento dei diritti di cittadinanza e la salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni inficiati dagli “handicap strutturali permanenti” (cit. art. 174 del Trattato di Lisbona cd “Trattato Costituzionale dell'Unione Europea) ivi esistenti in funzione della condizione di montanità assoluta del territorio provinciale.
Risulta, peraltro, essere interesse complessivo della Regione Piemonte assicurare, mediante tale provvedimento, al VERBANO CUSIO OSSOLA la propria condizione di autonomia al fine di evitare che si creino sul territorio regionale sacche intere di condizioni di arretratezza e diminuzione del prodotto interno lordo e delle opportunità, tali da ripercuotersi complessivamente sulla coesione sociale e territoriale dell'intera Regione.
La particolarità della condizione del Verbano Cusio Ossola, peraltro, è data non solo dalla sua struttura geo-morfologica richiamata, che impatta direttamente sulle modalità di organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture, ma anche dal fatto che essa risulta inserita dal punto di vista geografico e socio-economico all'interno dello “spazio vitale” della Confederazione Elvetica, al punto tale che la maggiore dotazione in termini di occupazione è assicurata dal fenomeno del cosiddetto “frontalierato” di cittadini italiani che quotidianamente si recano nei confinanti Cantoni Ticino e Vallese e che le stesse infrastrutture del VERBANO CUSIO OSSOLA vengono utilizzate dai cittadini svizzeri per spostarsi da un Cantone all'altro.
Tale circostanza implica l'esigenza di particolari condizioni di governo e di risposte istituzionali, che risiedono all'interno di tale provvedimento, finalizzato a mettere in condizione la Provincia del Verbano Cusio Ossola (il cui territorio risulta essere il principale produttore di energia idroelettrica del Piemonte risiedendo in esso circa un terzo dell'iintera potenza nominare regionale di concessione pari per il VERBANO CUSIO OSSOLA a 163 concessioni per un potenziale nominale di 394.757 kW) di poter gestire ed erogare servizi in funzione dell'abbattimento delle condizioni di oggettiva ed indiscutibile specificità e sperequazione esistenti in questo territorio piemontese.
Al tal fine, pertanto, la legge si compone di sei titoli:
Titolo I articola i principi generali del provvedimento legislativo
Titolo II introduce norme di semplificazione e di coesione a favore delle zone montane
Titolo III specifica particolari azioni per le politiche territoriali
Titolo IV riconosce la peculiarità nella erogazione e gestione dei servizi nell'area montana del Verbano Cusio Ossola
Titolo V articola le modalità con le quali si assicura l'autogoverno della Provincia del Verbano Cusio Ossola e degli enti locali in esso esistenti (con particolare riguardo alle funzioni proprie, al demanio idrico, all'energia e alla cooperazione transfrontaliera)
Titolo VI stabilisce le norme transitorie e finali
TITOLO I - Princìpi generali
Art. 1 - Finalità.
Con la presente legge la Regione Piemonte dà attuazione ai contenuti di cui all’articolo 1, comma 3, 52, 85 e 86 della legge 56 del 7 aprile 2014 e all’articolo 8 del proprio Statuto riconoscendo all’area vasta del Verbano Cusio Ossola il carattere di territorio interamente montano e confinante con Paese straniero che presenta gravi e permanenti svantaggi derivanti dagli handicap strutturali permanenti dovuti alla propria caratteristica territoriale specifica. In funzione di ciò, la presente legge riconosce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le condizioni di forme particolari di autonomia ad essa spettanti, e dispone l'attribuzione delle funzioni e le risorse necessarie all’esercizio dell’autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria ivi connesse, stabilendo al contempo una serie di misure peculiari per l’erogazione dei servizi pubblici connessi ai diritti fondamentali di cittadinanza all’interno di tale area.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge per comuni montani s’intendono tutti i comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
2. Ai fini della presente legge le funzioni di governo di area vasta che richiedono un esercizio unitario, con particolare riguardo a quanto previsto negli articoli 13 - comma 2, e 14, si intendono riferite ai comuni compresi nella Provincia del Verbano Cusio Osola alla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II - Norme di semplificazione e coesione a favore delle zone montane
Art. 3 – Sportello unico per le attività produttive di competenza solo comunale.
1. Nei comuni montani di cui al comma 1 del precedente articolo, la procedura di sportello unico per le attività produttive, finalizzata alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all’ampliamento e al trasferimento di attività produttive esistenti - ivi comprese le attività ricettive - è attribuita alla esclusiva competenza comunale qualora gli interventi non contrastino con la pianificazione territoriale di livello superiore.
2. In ogni caso con la procedura comunale di sportello unico per le attività produttive possono realizzarsi, eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ampliamenti interrati e opere accessorie delle strutture ricettive.
Art. 4 - Albo pubblico locale delle imprese montane.
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa europea in materia di appalti pubblici la Provincia del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le unioni montane presenti sul territorio crea mediante procedure di evidenza pubblica apposito albo pubblico locale, soggetto a revisione periodica, per agevolare l'individuazione degli aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata e da affidare nei comuni montani di cui all’articolo 1.
2. Nell’albo possono iscriversi le imprese aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nel territorio della Provincia e possono essere previste forme agevolate di accredito, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della liberà d’impresa. Statuto delle imprese”, per le “microimprese”, le “piccole imprese” e le “medie imprese”, individuate secondo le definizioni recate nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Art. 5 – Norme in materia di esercizi commerciali polifunzionali (negozi di paese)
1. Si definiscono esercizi polifunzionali, esercizi con superficie inferiore ai 200mq che comprendono le attività di commercio al dettaglio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, unitamente ad altre attività economiche, amministrative e di servizi.
2. Nei comuni della Provincia o frazioni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è consentita l'apertura di esercizi polifunzionali previa presentazione di segnalazione certificata di attività.
3. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni urbanistiche comunali, delle norme igenico-sanitarie e di sicurezza, nonché le norme in materia ambientale e paesaggistica, nei comuni indicati l'attivazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con qualsiasi destinazione d'uso in essere.
Art. 6 - Classificazione dell’albergo diffuso e delle strutture di ospitalità diffusa.
1. Al fine di salvaguardare e qualificare la ricettività offerta nei comuni montani del Verbano Cusio Ossola dagli alberghi diffusi e dalle strutture ricettive di ospitalità, la Regione Piemonte delega la Provincia del Verbano Cusio Ossola a differenziare la declinazione di servizi e dotazioni in rapporto alla specificità della ricettività offerta e dei rispettivi territori.
TITOLO III - Territorio
Art. 7 - Opere pubbliche o di pubblica utilità in fondi incolti o abbandonati.
1. Al fine di attuare il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei comuni montani, è consentita la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione ovvero all’ampliamento di un’azienda agricola o forestale che, per effetto del progetto, raggiunga estensione pari o superiore alle metrature ottimali individuate dalla Giunta regionale con apposita delibera.
2. Il progetto è sottoposto al Comune interessato, o all’unione montana in caso di appartenenza all’Unione da parte dello stesso Comune e, in caso di interesse di più unioni confinanti, a ciascuna di esse per le approvazioni relative da assumere in sede di congiunta conferenza di servizi.
3. Nel caso di progetti concorrenti saranno preferiti i progetti promossi o attuati da consorzi, associazioni o cooperative.
4. L’approvazione del progetto di recupero dei fondi incolti e/o abbandonati vincola l’area alla realizzazione del progetto e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’espropriazione dell’uso del suolo per la durata massima di 30 anni. In tal caso, il comune svolge le funzioni di autorità espropriante anche mediante l’Unione Montana.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.
Art. 8 - Sostegno delle attività forestali.
1. I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei Comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di pulizia forestale ed idraulica nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il Comune o i comuni interessati, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Servizio Forestale regionale.
2. Nel caso in cui, all’interno di un ambito gestito o da gestire in forma associata, insistano fondi la cui esclusione comprometta un’ottimale gestione forestale e di cui sia impossibile individuare i titolari ovvero essi risultino irreperibili, la forma associativa ha la facoltà di chiedere la gestione provvisoria all’Unione Montana o al Comune in caso di non adesione dello stesso.
3. Nell’ipotesi prevista dal comma 2, l’Unione Montana o il Comune, valutata la congruità dell’ambito forestale interessato, procede all’affissione all’albo pretorio del Comune territorialmente competente e sui siti istituzionali dell'Unione e del Comune stesso della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
4. Trascorso il termine di trenta giorni dall’affissione e dalla pubblicazione di cui al comma 3, in mancanza di opposizione da parte del proprietario interessato, essa autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a venti anni, restando comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.
5. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa e in assenza di opposizioni, la procedura prevista dal comma 3 viene rinnovata, autorizzando la proroga della gestione provvisoria.
6. I titolari delle gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale di garanzia, sino alla conclusione della gestione, il decimo degli utili ricavati. Essi andranno eventualmente conferiti, unitamente alla disponibilità del terreno, al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e ciò in una misura da determinarsi ai sensi dell’articolo 50 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”. L’incameramento della citata indennità esclude ogni ulteriore richiesta da parte del proprietario, fermo restando che il gestore nulla potrà pretendere per i miglioramenti fondiari apportati.
Art. 9 - Passaggio di proprietà dei terreni agricoli ad uso agro-silvo-pastorale tra privati o tra privati e aziende.
1. Tenendo conto della necessità di disincentivare la microframmentazione dei terreni agricoli ad uso agro-silvo-pastorale e di incentivarne gli accorpamenti, potranno venire riconosciuti passaggi di proprietà, entro parametri fissati dalla Provincia con tariffe definite sempre dalla medesima, attraverso atto del segretario comunale quale “patto” tra impresa/cittadino e Provincia montana con cui i proprietari dei terreni si impegnano a una loro gestione/manutenzione.
Art. 10 - Premialità montana.
1. Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell’attribuzione di vantaggi economici comunque denominati da parte della Regione Piemonte possono essere previsti indici premiali per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani del Verbano Cusio Ossola.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e le competenti commissioni consiliari, stabilisce criteri e modalità per la individuazione ed applicazione degli indici premiali di cui al comma 1, applicando come parametro di riferimento gli indici di marginalità socio-economica regionali.
Art. 11 - Qualificazione energetica degli edifici.
1. I termini previsti dalle leggi regionali vigenti per i procedimenti amministrativi riguardanti edifici da costruire o ristrutturare e che determinano l’inserimento di tali edifici in classe A o B di prestazione energetica, sono ridotti della metà per gli interventi nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 1.
2. In alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, tutti gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività.
3. Nell’ambito di detti interventi non integrano volumi urbanistici, tali da comportare utilizzo di indice edificatorio, i locali destinati alla installazione degli impianti necessari purché questi ultimi occupino almeno la metà della superficie del locale interessato.
TITOLO IV – Servizi
Art. 12 - Parametrazione di costi e fabbisogni standard al criterio della specificità montana.
1. Per l'intero territorio del Verbano Cusio Ossola, la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata oltre che sulla quota pro-capite ponderata per classi d’età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall’indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria.
2. Tale parametrazione va in particolare applicata nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai fondi del trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani del Verbano Cusio Ossola.
3. I presupposti applicativi della parametrazione di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e le competenti commissioni consiliari.
Art 13 - Sanità
1. In ragione della complessità legata alla conformazione territoriale del Verbano Cusio Ossola e la estrema dispersione dei centri abitati sul territorio montano dell’area vasta del Verbano Cusio Ossola, al fine di salvaguardare il diritto alla salute pubblica, la Regione Piemonte predispone entro il 31.12.2015 uno specifico piano per i servizi sanitari destinato all'area del Verbano Cusio Ossola, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi.
2. A tal fine le quote di finanziamento pro-capite dell'azienda sanitaria locale operante nel territorio del Verbano Cusio Ossola è incrementata del 25%, secondo criteri che tengono conto della dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio.
3. In riconoscimento della Specificità Montana del Verbano Cusio Ossola, e ai principi di autonomia amministrativa, ogni decisione assunta dal livello regionale di modificazione dell'organizzazione del servizio sanitario sul territorio provinciale deve essere concertata con l’Assemblea dei Sindaci del Verbano Cusio Ossola istituita ai sensi del comma 54, articolo 1 della legge 56 del 7 aprile 2014 che dovrà esprimere un parere rispetto alle decisioni adottate entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dei provvedimenti amministrativi regionali. La Giunta Regionale è tenuta a motivare ogni decisione che si discosti dal deliberato dell'Assemblea dei Sindaci del Verbano Cusio Ossola.
4. In riferimento a quanto previsto al punto 2) di questo articolo, con proprio provvedimento, la Giunta regionale potrà prevedere analoga maggiorazione della quota pro-capite per gli altri territori montani della Regione.
Art. 14. Istruzione Scolastica
1. In ragione della specificità territoriale e delle condizioni di svantaggio strutturale esistente nelle aree montane, il dimensionamento, l’offerta formativa e i parametri da seguire per la determinazione delle soglie minime per la costituzione ed il mantenimento degli Istituti Comprensivi potranno essere derogate dalla Regione dietro parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
TITOLO V – Autogoverno della Provincia di Verbano Cusio Ossola e degli enti locali dell’area vasta del Verbano Cusio Ossola
Art. 15 - Conferimento di funzioni alla Provincia del Verbano Cusio Ossola
1. L’autogoverno della comunità provinciale del Verbano Cusio Ossola si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità.
2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconoscendo ad essa le particolari forme di autonomia previste dalla legge 56/2014 nei suoi confronti, la Regione Piemonte conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni amministrative in materia di:
a) pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale dei settori economici presenti
b) centrale unica di committenza ovvero stazione unica appaltante per conto dei Comuni e delle Unioni Montane
c) assistenza tecnica, amministrativa e legale agli enti locali
d) monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ex art. 7 accordo Stato Regioni del 11 settembre 2014
e) politiche transfrontaliere
f) minoranze linguistiche
g) risorse idriche ed energetiche
h) viabilità e trasporti
i) caccia e pesca
j) sostegno e promozione delle attività economiche
k) agricoltura
l) artigianato e produzioni tipiche
m) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, gli accompagnatori alpini, i maestri e le scuole di sci
n) usi civici
o) porti lacuali
p) miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere
q) trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune, impianti sciistici, teleferiche per trasporto bagagli e teleferiche ad uso forestale (blonder)
r) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria
s) formazione professionale
t) alpicoltura e parchi
u) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale
v) assistenza sociale e scolastica
w) controllo dei fenomeni discriminatori negli ambiti dell’occupazione e pari opportunità
nonché in altri settori che potranno essere previsti successivamente dalla legislazione regionale con atti specifici.
3. La Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, dispone l'adozione di tutti gli atti conseguenti al trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola delle dotazioni amministrative, patrimoniali, umane e strumentali inerenti l'esercizio delle materie di cui al comma 2.
4. Dalla medesima data sono accreditate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le disponibilità' finanziarie relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
5. Alle Unioni Montane costituite nel territorio del Verbano Cusio Ossola ed a quelle interprovinciali in cui sono presenti Comuni appartenenti al territorio del Verbano Cusio Ossola spettano, in forma singola o associata, le funzioni fondamentali ad esse attribuite dai Comuni ai sensi della legge 135 del 2002, nonché le seguenti competenze di prossimità:
a) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
b) economia forestale;
c) energie rinnovabili;
d) opere di manutenzione ambientale;
e) difesa dalle valanghe;
f) artigianato e produzioni tipiche;
g) mantenimento dei servizi essenziali.
6. Ai sensi della L. 56/2014, lo Statuto della Provincia del Verbano Cusio Ossola prevede che, d’intesa con la Regione, possano essere costituite zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento, collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio provinciale previo confronto con l’Assemblea dei Sindaci.
8. Nell’area vasta del territorio montano del Verbano Cusio Ossola spettano alla Provincia le funzioni comunali in materia di servizi sociali e socio-assistenziali, di consorzio di bacino di cui all’art. 11 della L.R. 24.12.2002 n. 24, di autorità di regolazione in materia di servizi pubblici locali.
A decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono accorpati i Consorzi Intercomunali dei Servizi Sociali dell’Ossola, del Verbano e del Cusio ed è soppresso il Coub Verbano Cusio Ossola; i relativi organici con i rispettivi cespiti vengono inquadrati nella competenza dell’Amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola.
Art. 16 - Strumenti specifici di esercizio dell’autogoverno del Verbano Cusio Ossola
1. Per favorire l’esercizio del proprio autogoverno, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, le Unioni Montane ivi insistenti e i Comuni del territorio interessato promuovono con la Regione Piemonte appositi accordi di programma o intese interistituzionali di settore.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono finalizzati a decentrare in Provincia del Verbano Cusio Ossola attività e servizi d’interesse regionale ovvero a realizzare interventi e opere di interesse pubblico, anche con l’eventuale partecipazione, oltre che della Regione Piemonte e della medesima Provincia, della Regione Lombardia o delle confinanti repubbliche democratiche dei Cantoni Vallese e Ticino facenti parte della Confederazione Elvetica.
3. Le intese interistituzionali di cui al comma 1 individuano e coordinano, anche attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni di supporto allo sviluppo socio-economico della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
4. Alla scopo di valorizzare la cooperazione con le realtà territoriali contermini la Provincia del Verbano Cusio Ossola, realizza specifiche azioni e iniziative nel contesto dell’arco alpino, soprattutto nell’ottica del processo di integrazione europea.
Art. 17 - Modalità attuative del conferimento.
1. Nelle materie di cui all’articolo 15, comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l’atto ricognitivo delle funzioni di carattere unitario che permangono in capo alla Regione, in quanto attinenti agli obiettivi della programmazione regionale, al rispetto della normativa statale e dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Unione europea e dagli obblighi internazionali.
2. La Giunta regionale invia il provvedimento di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere.
3. In caso di inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni conferite, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di poteri sostitutivi della Regione.
Art. 18 - Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico
1. La Regione trasferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il demanio idrico del territorio dell’area vasta del Verbano Cusio Ossola, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti
2. I beni trasferiti alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati utilizzando gli elenchi descrittivi esistenti, o ricreati d’intesa tra le competenti amministrazioni regionali e la Provincia entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione al trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola del demanio idrico, la Provincia stessa esercita tutte le funzioni inerenti alla titolarità di tale demanio, ed in particolare quelle relativa alla riscossione e all’impiego dei canoni idrici di concessione di cui al Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1939 per il territorio di competenza e quelle concernenti la pulizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento, salvo quanto disposto dalle normative statali in materia.
4. I canoni demaniali di concessioni di grandi, medie e piccole derivazioni a scopo idroelettrico, oggi di competenza regionale, spettano alla Provincia del Verbano Cusio Ossola nel rispetto della legislazione statale e degli obblighi comunitari.
Art.19 - Disposizioni in materia di servizio elettrico locale
1. Le disposizione in materia di servizio elettrico locale sono demandate a successivo apposito regolamento, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 20 - Disposizioni in materia di produzione e distribuzione di energia
1. Sono trasferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni regionali amministrative relative alle attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
2. Sono trasferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni regionali amministrative in materia di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico (grandi, medie e piccole derivazioni).
3. La Regione Piemonte consegna alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli archivi e i documenti concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio della provincia.
4. L’esercizio delle funzioni di cui ai comma 1, 2 e 3 sarà regolamentato con successivi appositi atti entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 21 - Disposizioni per la destinazione di energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti
1. Le disposizione in materia di destinazione di energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti sono demandate a successivo apposito regolamento entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 22 - Cooperazione transfrontaliera
1. Al fine dell'attuazione dei disposti di cui al comma 52 e al comma 86, lettera b) dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014. n. 56, spettano alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le competenze amministrative in materia di programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.
2. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone il trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola delle relative risorse umane, patrimoniali e strumentali connesse con l'esercizio della competenza di cui al comma precedente.
TITOLO VI - Norme transitorie e finali
Art. 23 - Risorse finanziarie, umane e strumentali.
1. I canoni demaniali derivanti da concessioni di grandi, medie e piccole derivazioni a scopo idroelettrico vengono introitati direttamente dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola come previsto all’art 18 comma 4.
2. Le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni di cui agli articoli precedenti, oggetto di conferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai Comuni o alle Unioni dei Comuni, indispensabili per l’esercizio delle stesse, sono determinate con apposito atto adottato congiuntamente tra Regione Piemonte ed Enti territoriali. Il trasferimento delle stesse dovrà avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta Regionale non può disporre proroghe al termine di cui al comma precedente.
4. A decorrere dall'anno 2015, la Regione Piemonte determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali d'intesa con le province interessate, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla Regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi. In ragione della specificità montana, l'aliquota spettante alla Provincia del Verbano Cusio Ossola è incrementata del 25% rispetto al valore delle restanti province.
Art. 24- Decorrenza.
1. Il termine di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite è fissato nei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli precedenti, fermo restando quanto stabilito nel comma 2) dell'art. 23.
2. Le funzioni conferite dalla Regione Piemonte alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e alle Unione Montane continuano ad essere da essa esercitate fino alla data dell’ effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante.
Art. 25 - Disposizioni transitorie
1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall’autorità amministrativa che ha dato avvio ai procedimenti stessi.
Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali.
1. All’esito del riordino generale delle Province e della definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché tenendo conto, una volta approvata, dell’intesa fra lo Stato e la Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che in conformità all’articolo 118, primo comma, della Costituzione, verranno attribuite ai Comuni del Verbano Cusio Ossola, preferibilmente associati in Unioni montane o alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in quanto necessitino di un esercizio unitario di area vasta.
2. In nessun caso le norme della presente legge o le disposizioni di essa attuative potranno essere interpretate nel senso di mantenere in capo alla Regione o ad enti da essa dipendenti funzioni o compiti alla stessa inerenti che sono attribuiti alla Provincia del Verbano Cusio Ossola o alle Unioni Montane o ai Comuni associati in Unioni Montane.
Art. 27 - Abrogazioni.
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