Come noto, il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento il contestato istituto della mediazione civile. I più informati sicuramente ricorderanno che la mediazione può essere facoltativa oppure obbligatoria (in alcune materie tassativamente previste dal decreto indicato): quest’ultima – originariamente prevista dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 - fu bocciata dalla Corte Costituzionale, perché introdotta con un eccesso di delega, e poi ripristinata in extremis dal Parlamento, il quale l’ha reintrodotta aggiungendo il comma 1-bis all’art. 5 del citato decreto.
D’altra parte, come visto in alcuni contributi precedenti, il D.L. n. 132/2014 (convertito con la L. n. 162/2014), ha introdotto un ulteriore strumento volto a definire stragiudizialmente le controversie, ossia la negoziazione assistita, a sua volta facoltativa oppure obbligatoria: quest’ultima riguarda le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti nonché tutte le cause nelle quali si domanda, a qualsiasi titolo, il pagamento di una somma di denaro inferiore a € 50.000,00.
Quando tali procedimenti sono previsti come obbligatori dalla legge essi costituiscono una condizione di procedibilità della causa civile: ciò significa che la causa non può essere introdotta prima che le parti abbiano esperito tali tentativi di conciliazione della controversia e, se è stata comunque incardinata, deve essere sospesa al giudice sino a quando essi non siano stati completati. Si comprende, dunque, che per evitare di incappare in una sospensione del giudizio è necessario accertare quale procedimento deve essere esperito e operare di conseguenza.
Cosa accade, però, quando la negoziazione assistita obbligatoria e la mediazione civile obbligatoria sembrano sovrapporsi, ossia nei casi in cui il pagamento della somma inferiore a € 50.000,00 viene richiesto in materie che rientrano nell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari?
Ci viene in aiuto l’art. 3 (ai commi 1 e 5) del D.L. 132/2014, il quale prevede che la negoziazione assistita è obbligatoria solo nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro inferiore a € 50.000,00 in materie nelle quali non risulta applicabile la mediazione obbligatoria oppure non sono previsti altri speciali procedimenti obbligatori di conciliazione o mediazione. La negoziazione civile obbligatoria, dunque, a tutti gli effetti ha un’applicazione residuale rispetto ad altri procedimenti speciali di conciliazione qualificati come obbligatori dalla legge.
Nei casi, invece, in cui tali procedimenti siano facoltativi, essi potranno convivere senza problemi: le parti, dunque, potranno decidere di ricorrere alla negoziazione assistita e, in caso di fallimento di quest’ultima, di accedere alla mediazione oppure viceversa.
Infine, quando uno dei due procedimenti sia obbligatorio, le parti potranno ricorrere solo a quello obbligatorio oppure ad entrambi: in quest’ultima ipotesi, ovviamente, costituirà condizione di procedibilità della successiva causa solo quello previsto dalla legge come obbligatorio nella materia oggetto della controversia.
Avv. Mattia Tacchini