Al fine di dirimere alcuni quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti per la corretta applicazione dei contenuti dell'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020.
La lettera a) dell'articolo 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni o iniziative o eventi che determinino concentrazioni di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico.
In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni, iniziative o eventi che, comportando l'afflusso di pubblico, possano determinare un rischio di tipo sanitario. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni, eventi di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc, ivi comprese le discoteche, le sale da ballo ed i locali di intrattenimento.
In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), escludendo l'utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l'utilizzo dei servizi igienici.
Non rientrano nelle attività espressamente sospese dall'articolo 1 comma 2 punto b) i centri linguistici privati, i centri musicali non rientranti nella lettera b) e privi dell'afflusso di pubblico e le scuole guida.
Sono escluse dalla sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli famigliari. Per le esequie civili e religiose si ritiene consigliabile l'esecuzione delle funzioni all'aperto.
La presente nota esplicativa potrà essere rivista ove dovessero insorgere ulteriori esigenze.
Resta ferma la facoltà delle autorità sanitarie locali (Sindaci) di intervenire con proprie ordinanze per la tutela della salute pubblica, qualora ne ravvisino la necessità.