Come noto, l’art. 1227 co. I c.c. prevede che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il caso in esame riguarda proprio una ipotesi nella quale potrebbe trovare applicazione la norma citata: un minore, accompagnato dai genitori, sfuggiva agli stessi e attraversava improvvisamente la strada, venendo investito da un’auto e riportando una invalidità permanente.
Durante il giudizio incardinato dai genitori – in nome e per conto del minore – nei confronti del danneggiante (e della sua compagnia assicurativa), i convenuti eccepivano che il minore, con la sua condotta colposa, aveva svolto un ruolo cruciale nella causazione del sinistro, chiedendo che il giudice diminuisse il risarcimento dovuto proporzionalmente all’entità della condotta colposa del danneggiato. Il tribunale competente accoglieva l’eccezione, con pronuncia poi confermata dalla corte d’appello. Il diretto interessato (nel frattempo divenuto maggiorenne) ricorreva perciò per cassazione.
Il ricorrente, oltre a formulare una questione processuale, contestava l’applicazione dell’art. 1227 c.c. all’ipotesi in cui la condotta colposa sia stata posta in essere da un soggetto privo della capacità di intendere e volere, ad esempio perché minore di età.
La Suprema Corte sul punto, confermando la pronuncia di merito, ha rilevato che quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., co. I, anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere (per minore età o altra causa). La Corte ha proseguito rilevando che la locuzione "fatto colposo" contenuta nell’art. 1227 deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo: a ciò consegue che l'indagine del giudice deve essere limitata all'accertamento dell'esistenza della causa concorrente nella produzione dell'evento dannoso, prescindendo dalla imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo.
Avv. Mattia Tacchini
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