Il caso sottoposto all’esame della Corte è il seguente: un ex cliente faceva causa al precedente difensore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno (nella misura di € 250.000,00) per responsabilità professionale, a causa della mancata reiterazione, da parte del professionista, della richiesta di costituzione di parte civile in un procedimento penale, alla quale conseguiva la dichiarazione di inammissibilità della menzionata costituzione. L’avvocato a sua volta proponeva domanda riconvenzionale ex art. 96 co. I c.p.c., chiedendo il risarcimento del danno all'immagine patito.
In primo grado il Tribunale competente rigettava le domande di entrambe le parti, mentre la Corte d’appello rigettava la domanda formulata dal cliente, escludendo la sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e i danni che sarebbero derivati al cliente dalla impossibilità di agire - in sede penale - per la tutela dei propri diritti, in quanto avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato con l'esperimento dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile. La Corte d’appello, al contempo, accoglieva la riconvenzionale proposta dall’avvocato, ritenendo l'azione proposta dall’ex cliente non solo temeraria, ma anche foriera di danni per il professionista, condannando perciò il primo a corrispondere al secondo l'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
L’ex cliente ricorreva per cassazione per ottenere la riforma della pronuncia della Corte d’appello. La Suprema Corte sul punto ha confermato quest’ultima, escludendo che il ricorrente abbia potuto subire un pregiudizio a causa dell'operato del suo avvocato, in primo luogo, poiché l'inammissibilità della costituzione di parte civile non gli impediva in alcun modo di introdurre un autonomo giudizio civile, ed inoltre perché la definitiva assoluzione dell'imputato escludeva la configurabilità di un danno correlato alla responsabilità penale di questi.
La Cassazione, inoltre, ha rilevato che l’azione dell’ex cliente era stata incardinata in difetto quanto meno della normale diligenza (connessa alla acquisizione dell'esatta conoscenza delle norme vigenti e dei principi giurisprudenziali unanimemente condivisi): essa aveva perciò causato al professionista un danno all’immagine, liquidato in via equitativa nella misura di € 10.000,00, derivante dal discredito professionale che la proposizione di una azione risarcitoria per responsabilità professionale manifestamente infondata può causare al professionista, quanto meno per la conoscibilità di essa nel suo ambito professionale, che è quello del Foro, dei giudici e del personale amministrativo.
Avv. Mattia Tacchini
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