Tra le novità più importanti introdotte dal D.L. n. 59/2016, entrato in vigore il 04.05.2016, possiamo citare le seguenti: introduzione all’art. 1 del pegno mobiliare non possessorio, come strumento per il finanziamento dell’imprenditore; previsione all’art. 2 dei finanziamenti all’impresa garantiti da trasferimento immobiliare condizionato; adozione, agli artt. 8 e ss., di una procedura di erogazione di un indennizzo forfettario agli investitori in banche in liquidazione.
I primi due istituti verranno esaminati nel presente contributo, mentre la procedura di erogazione dell’indennizzo forfettario agli investitori in banche in liquidazione verrà esaminata successivamente.
L’art. 1 D.L. n. 59/2016 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili, purché inerenti all'esercizio dell'impresa e a condizione che sia indicato l'importo massimo garantito. Tale garanzia può essere costituita su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo, a esclusione dei beni mobili registrati. Se non diversamente previsto nel contratto istitutivo del pegno, il debitore (o il terzo) concedente è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno: in tal caso il pegno si trasferisce automaticamente al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.
Il contratto costitutivo del pegno, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. La garanzia in menzione si costituisce esclusivamente con la iscrizione (che ha durata decennale) in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate, il registro dei pegni non possessori: dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado e risulta opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali. Il pegno non possessorio, peraltro, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non può essere opposto a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sullo stesso bene oppure da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia stato iscritto nel registro citato e che - al momento della sua iscrizione - il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà innanzitutto di procedere alla vendita con procedure competitive (anche per il tramite di soggetti specializzati) dei beni oggetto del pegno, previa stima, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza. Il creditore, inoltre, in caso di pegno di crediti può provvedere alla loro escussione, fino a concorrenza della somma garantita. Quando previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, il creditore può anche concedere in locazione il bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita oppure procedere all'appropriazione dei beni oggetto del pegno, sempre fino a concorrenza della somma garantita.
Con riferimento allo strumento del finanziamento all’imprenditore garantito da patto di trasferimento immobiliare condizionato, l’art. 2 D.L. n. 59/2016 ha introdotto l’art. 48 bis nel D.P.R. n. 385/1993 (c.d. testo unico bancario), in forza del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca (o altro soggetto autorizzato) può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore (o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata) della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, a condizione che sia corrisposta al proprietario l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento. E’ necessario puntualizzare che non possono costituire oggetto di tale garanzia gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Il patto di trasferimento condizionato può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 59/2016, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali; nel caso in cui il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
L’inadempimento idoneo a fondare il trasferimento dell’immobile deve essere costituto: in caso di previsione di rate mensili, dal mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive; in caso di adozione di pagamenti con cadenza superiore, dal mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata; infine, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dal mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi di tali presupposti il creditore deve notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di trasferimento.
Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui sopra, il creditore può chiedere al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto; il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto. In caso di contestazione della stima da parte del debitore, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti dell’inadempimento, si considera integrata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima oppure al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.
Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di trasferimento sospensivamente condizionato venga sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore viene operato, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima viene determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice.
Come desumibile da quanto esposto, si tratta sicuramente di strumenti che potrebbero agevolare, mediante la previsione di queste nuove forme di garanzia, l’erogazione – da parte degli istituti di credito – di finanziamenti alle imprese, con ripercussioni positive in termini di liquidità. Solo il tempo, però, potrà permettere di comprendere effettivamente l’entità dei benefici apportati al sistema.
Avv. Mattia Tacchini
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