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LegalNews: Novità in materia di mutamento delle mansioni del lavoratore

Uno dei più recenti decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015, art. 3) ha radicalmente modificato l’art. 2103 c.c. in materia di mutamento delle mansioni del lavoratore. Vediamo assieme le novità.

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LegalNews: Novità in materia di mutamento delle mansioni del lavoratore
La formulazione dell’art. 2103 c.c. antecedente alla modifica sanciva che il lavoratore doveva essere adibito:
a) alle mansioni per le quali era stato assunto, oppure
b) a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (rientranti dunque nel medesimo livello di inquadramento e – secondo la giurisprudenza – purché aderenti alle competenze professionali del dipendente), senza alcuna diminuzione della retribuzione ovvero
c) a mansioni corrispondenti alla categoria superiore che lo stesso dipendente aveva acquisito successivamente all’assunzione, con trattamento retributivo corrispondente all'attività svolta.
L'assegnazione – inoltre - diveniva definitiva, se non era stata disposta per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Il dipendente, infine, non poteva essere trasferito da un’unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario a tali regole era da qualificarsi come nullo.

Il nuovo art. 2103 c.c., entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015), invece prevede che il lavoratore può essere adibito:
a) alle mansioni per le quali è stato assunto (art. 2103 co. I c.c.) o
b) a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (si sottolinea l’eliminazione del criterio sostanziale dell’equivalenza delle mansioni, con la conseguenza che il lavoratore può essere adibito a qualsiasi mansione rientrante nell’inquadramento assegnato, anche se concretamente inferiore alla sua professionalità, rispettando un parametro di natura meramente formale – art. 2103 co. I c.c. ) ovvero
c) a mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, con diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta (art. 2103 co. I c.c.). L'assegnazione diventa definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, se essa non ha funzione sostitutiva di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi di lavoro (art. 2103 co. VII c.c.); oppure
d) unilateralmente (ossia senza l’accordo del lavoratore) a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. A fronte della grandissima novità costituita dalla possibilità per il lavoratore di essere adibito a mansioni inferiori, il nuovo art. 2103 co. V prevede però che il mutamento di mansioni deve comunicato per iscritto, a pena di nullità e – inoltre – che il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo raggiunto prima del mutamento.
e) grazie ad accordi individuali raggiunti in sede protetta (quindi con il consenso del lavoratore) a mansioni differenti ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, riconducibili ad una categoria legale e ad un livello di inquadramento inferiori, con relativa retribuzione; tali accordi sono finalizzati al perseguimento dell'interesse del lavoratore (che può farsi assistere dai sindacati, da un avvocato oppure da un consulente del lavoro) alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 103 co. V c.c.).

Il mutamento di mansioni è accompagnato, quando necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.

Infine, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Al pari di quanto previsto al co. II dell’art. 2103 c.c. vecchia formulazione, ogni patto contrario alle norme sopra riportate – con le eccezioni in materia di demansionamento di cui ai co. II, IV e VI dell’art. 2103 c.c. - è nullo (art. 2103 co. IX c.c.).

Avv. Mattia Tacchini



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