In primo grado il Giudice di pace aveva ritenuto di accogliere la richiesta risarcitoria dell’attrice, che venne – però – successivamente rigettata in appello.
Come noto, l’art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose sottoposte alla sua custodia, salvo che provi il caso fortuito: in altre parole, il soggetto sul quale grava l’obbligo di custodire e manutenere un bene (ad esempio l’ente proprietario di una strada) è tenuto a risarcire il danno da esso causato, salvo che riesca a provare la circostanza che il danno stesso si è verificato a causa di un caso fortuito, ossia un evento non prevedibile e non evitabile impiegando la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura e alle caratteristiche del bene custodito.
Le teorie più recenti generalmente tendono a qualificare la responsabilità da cose in custodia come oggettiva: essa, dunque, non deriverebbe da una colpa del custode, ma semplicemente dal fatto che si sia verificato un danno cagionato dal bene custodito. Solo la prova del caso fortuito, ossia di un evento eccezionale ed imprevedibile, che avrebbe autonomamente causato il danno, libererebbe da responsabilità il custode.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha correttamente attributo – come fatto nel precedente grado di giudizio dal Giudice di appello – rilevanza dirimente alla circostanza che la caduta si era verificata in pieno giorno (quindi in condizioni di visibilità ottimali), nella via nella quale è situata l’abitazione della danneggiata, senza che si fossero verificati in precedenza eventi climatici tali da alterare repentinamente lo stato dei luoghi: la danneggiata, dunque, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e avrebbe perciò agevolmente potuto prevedere la presenza delle buche e delle sconnessioni.
La Corte, dunque, riprendendo il proprio orientamento (ad es. Cass. n. 999/2014) ha correttamente rilevato che il caso fortuito può essere costituito dalla disattenzione del danneggiato e che, dunque, l’alta prevedibilità del pericolo con l’ordinaria diligenza è idonea ad escludere la responsabilità del custode. La richiesta risarcitoria, dunque, è stata nuovamente rigettata.
Avv. Mattia Tacchini