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LegalNews: Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego

Dopo aver esaminato, nel precedente contributo, il procedimento disciplinare nell’impiego privato, in questa sede ci concentriamo sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego: la procedura, i termini e le sue peculiarità.

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LegalNews: Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
L’art. 55 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001) prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applica l’art. 2106 c.c.; esso – applicabile anche all’impiego privato – sancisce che il datore di lavoro può esercitare il proprio potere disciplinare quando il lavoratore abbia violato gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà previsti dal codice civile. Tale norma inoltre afferma inoltre che la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore.

Anche nel pubblico impiego, dunque, può trovare applicazione, pur se con alcune differenze che vedremo di seguito, un potere disciplinare sostanzialmente analogo a quello che viene esercitato dal datore di lavoro nell’impiego privato.
E’ necessario premettere che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica del codice disciplinare, con l'indicazione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro, come sancito dall’art. 55 del Testo unico.

Le sanzioni disciplinari generalmente previste dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari sono: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni sino a sei mesi, licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso. Esse sono elencate – ovviamente – in ordine crescente di gravità.

I termini del procedimento disciplinare si differenziano a seconda della gravità delle sanzioni che potrebbero essere irrogate, come previste dalla contrattazione collettiva di categoria: di seguito esamineremo brevemente entrambe le procedure.

La competenza per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione per più di dieci giorni, spetta al responsabile della struttura, se ha qualifica dirigenziale. Se la sanzione applicabile risulta più grave, oppure se il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale, quest’ultimo deve trasmettere gli atti del procedimento entro 5 giorni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per le infrazioni di minore gravità il procedimento disciplinare - se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale – è il seguente: il responsabile deve contestare per iscritto entro venti giorni l'addebito al dipendente, convocandolo per essere sentito a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni; il lavoratore può farsi assistere eventualmente da un procuratore oppure da un rappresentante sindacale. Entro il termine assegnato il dipendente può inviare una memoria scritta oppure presentarsi all’incontro, per formulare le proprie difese. Terminata l’attività di accertamento il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’archiviazione oppure con l’irrogazione della sanzione; il procedimento deve avere durata massima di sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito, salvo i rinvii che vengono concessi per impedimento del dipendente.

Come sopra visto, per le infrazioni di maggiore gravità e nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale, quest’ultimo deve trasmettere gli atti all’ufficio competente, che sarà chiamato a rispettare la procedura sopra descritta. Se la sanzione da applicare risulta più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovranno essere inoltre applicati termini doppi rispetto a quelli previsti per i procedimenti che portano all’irrogazione di sanzioni minori.

La violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dalla possibilità di comminare la sanzione se è compiuta dall’amministrazione, mentre la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa se posta in essere dal lavoratore.
Infine, la sanzione disciplinare potrà essere impugnata avanti al giudice del lavoro oppure ai collegi di conciliazione costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro.

Avv. Mattia Tacchini



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