Dal sito: motori.ilmessaggero.it
Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la condanna dell'Anas a risarcire con seimila euro i danni causati da un masso caduto su una macchina posteggiata davanti a una abitazione lungo una strada di montagna.
Il masso era caduto da un terreno del proprietario dell'auto, Vincenzo C., ma la circostanza non ha esonerato l'Anas dal rifondere i danni. L'Anas - scrive la Suprema Corte nella sentenza 17095 della Terza sezione civile - «non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare o assicurarsi che venissero da altri adottati i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio».
«L'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada - spiegano inoltre i supremi giudici - non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere, e caddero infatti, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che costituisce uno dei compiti primari dell'Anas». Senza successo, la società ha sostenuto che la caduta del masso - avvenuta lungo la statale n.34 in Piemonte, a Cannobio (Verbania) - era un evento non prevedibile, dovuto al caso fortuito.
La tesi non ha retto dato che in quel tratto era stato messo il cartello che avvertiva del rischio di caduta massi. Inutile anche il tentativo di far presente che la macchina era posteggiata su «uno slargo davanti ad un'abitazione» e dunque non sulla strada vera e propria. All'obiezione, la Cassazione ha replicato che la strada è costituita «non solo dal suo sedime, e da tutte le sue pertinenze, ma dallo stesso tracciato», come ricordato dalla Corte di Appello di Torino che, nel 2008, aveva affermato il diritto del proprietario dell'auto ad essere risarcito.
In primo grado, invece, il Tribunale di Verbania, aveva respinto la richiesta. Oltre ai danni, l'Anas deve pagare anche le spese legali dei gradi di giudizio.
Cannobio fa giurisprudenza in cassazione: Anas paghi!
In caso di caduta massi - con conseguenti eventuali danni a veicoli, beni o persone - la responsabilità è sempre dell'Anas sulle strade di sua competenza anche se il masso, o la frana, si distaccano da un terreno di proprietà altrui.
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3 commenti Aggiungi il tuo
Quindi da ora in poi i proprietari dei terreni non hanno responsabilità di frane rovinose su strade pubbliche? Quindi si riterranno liberi di mettere o meno in sicurezza la loro proprietà, tanto pagano altri i danni a cose e/o persone? Che potere avrà Anas per obbligare i titolari a bonificare il fondo? Vedremo altri incidenti simili ora che "l inerzia del proprietario" la paga il responsabile della strada?
si, però....
lupusinfabula
30 Luglio 2014 - 20:16
Giusta la sottolineatura di Lady Oscar, ma se anche ANAS facesse un po' più di manutenzione alle sue strade forse avremmo una viabilità più scorrevole e meno incidenti: basta guardare la SS34........
Anas case cantoniere
RamoniL
31 Luglio 2014 - 15:11
Passando giornalmente in prossimità casa cantoniera 3 ponti, vedo come manutengono il loro stesso luogo di deposito, "modello foresta", poco da stupirsi.
Chi controlla l'operato dell'Anas, dei capi cantonieri, della forza lavoro impiegata se sufficiente o carente?
ginepraio...
Chi controlla l'operato dell'Anas, dei capi cantonieri, della forza lavoro impiegata se sufficiente o carente?
ginepraio...
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