Come noto i contenziosi in materia di utenze luce, gas e acqua sono innumerevoli: per tentare di arginare il ricorso alla giurisdizione ordinaria da parte degli utenti finali nonché degli operatori o gestori di tali servizi, l’Autorità ha introdotto diversi strumenti dotati di finalità deflattiva del contenzioso. In un precedente contributo, ad esempio, ho esaminato il tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto a partire dal 01.01.2017.
Sulla scia di tale iniziativa l’Autorità ha introdotto un nuovo strumento che ha la finalità di limitare ulteriormente il ricorso alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori o gestori: la procedura decisoria.
Più nel dettaglio, la nuova procedura è stata introdotta a favore degli utenti finali i quali, pur avendo fatto ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione per definire la controversia con utenti o gestori, non abbiano ottenuto il risultato sperato a causa della mancata partecipazione di questi ultimi alla procedura.
In tali ipotesi, perciò, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 639/2017/E/com l’utente finale può presentare apposita istanza, preferibilmente a mezzo PEC e mediante compilazione di appositi modelli, all’Autorità per la instaurazione della procedura decisoria avanti alla stessa. Il deferimento della soluzione della controversia non può essere promosso ove siano decorsi più di 30 giorni dalla data di conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione oppure nel caso in cui per i medesimi fatti e tra le stesse parti sia stata adita l’Autorità giudiziaria. Sono inoltre escluse dall’applicazione della disciplina in esame le controversie relative al recupero crediti ovvero le controversie che riguardano esclusivamente profili tributari o fiscali.
A seguito della ricezione dell’istanza, l’Autorità comunica per via telematica alle parti l’avvio del procedimento, indicando i seguenti dati: la data di deposito dell’istanza; l’oggetto della procedura; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; il nominativo del responsabile del procedimento; i termini entro cui produrre memorie, documenti e deduzioni, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie, e il termine di conclusione del procedimento; gli indirizzi di posta elettronica delle parti.
Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di deposito dell’istanza. Le parti hanno facoltà di presentare memorie, deduzioni e depositare documenti entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento e, inoltre, presentare integrazioni oppure repliche alle produzioni avversarie entro un termine non superiore a 5 giorni. I documenti depositati devono essere contestualmente inviati alla controparte per via telematica.
Il responsabile del procedimento può convocare d’ufficio le parti interessate per una audizione in contraddittorio tra le stesse: di tale adempimento viene redatto sintetico verbale sottoscritto da chi procede all’operazione e dai soggetti intervenuti.
La decisione della controversia è assunta dal Collegio dell’Autorità con propria deliberazione: in caso di accoglimento viene fissato il termine entro il quale le parti sono tenute ad adeguarsi a quanto statuito. La mancata ottemperanza dell’operatore o del gestore alla decisione entro il termine stabilito costituisce violazione sanzionabile ai sensi della normativa vigente.
Inoltre l’Autorità, nel caso in cui riscontri la fondatezza dell’istanza, con il provvedimento che definisce la controversia può condannare l’operatore o il gestore a effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Infine, il provvedimento finale viene notificato alle parti e viene pubblicato sul sito internet dell’Autorità, eventualmente (dietro richiesta delle parti) con gli accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. La notizia della mancata ottemperanza dell’operatore o del gestore al provvedimento di decisione della controversia, o della sua mancata cooperazione nel corso del procedimento, è pubblicata sul sito internet dell’Autorità.
Avv. Mattia Tacchini
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