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Safeguarding Officier

Tutte le società sportive, anche quello semplicemente riconosciute dal C.O.N.I. Hanno l’obbligo di individuare una figura specifica prevista dalla Riforma dello sport: il Safeguarding Officier.

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Safeguarding Officier
L’art. 16 del d.lgs. 39/2021 “promuove un più elevato livello di sensibilità e impegno nel mondo dello sport, incentivando un ambiente inclusivo e che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività sportiva”. L’obbiettivo che si prefigge la norma è “la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo”.

Le società dovranno adottare modelli e codici di condotta conformi e segnalare il soggetto responsabile (Safeguarding Officier) alla Federazione di competenza. L’Ufficiale incaricato avrà il compito di prevenire e segnalare quanto in contrasto con le indicazioni della legge. Le società hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per indicare il nome dell’incaricato.

Inoltre il CONI - CR Piemonte ha attivato uno Sportello di consulenza telefonica per le ASD / SSD sugli Aspetti Giuridici e Fiscali della Riforma dello Sport. Le ASD / SSD possono contattare la Segreteria del CONI - CR Piemonte - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - al numero 011 54.41.60 (Interni 1 e 5) per fissare l'appuntamento telefonico con un Professionista.

La Delegazione provinciale è comunque a disposizione per quanto di competenza.



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