La previsione si applica anche alle somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE.
Potranno essere regolarizzate con il versamento di un’aliquota del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, le somme, non dichiarate al Fisco:
- detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle Entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera;
- derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE,
La previsione è esplicitamente in deroga rispetto alle disposizioni in materia di voluntary disclosure (che prevede il pagamento integrale delle sanzioni).
È quanto prevede un emendamento, riformulato, al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148/2017) approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.
Per regolarizzare le posizioni occorre presentare apposita istanza entro il 31 luglio 2018 e versare quanto dovuto in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2018) ovvero in tre rate mensili consecutive di pari importo (a partire dal 30 settembre 2018).
Vengono infine riaperti fino al 30 giugno 2020 i termini di accertamento in scadenza a gennaio 2018, limitatamente alle somme regolarizzate.