L'Amministrazione precisa su Beata Giovannina
Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato dell'Amministrazione Comunale in risposta a quello del gruppo Una Verbania Possibile, riguardante la spiaggia della Beata Giovannina.
👤 Redazione ⌚ 25 Gennaio 2017 - 15:03 3 commentia-
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Una "Verbania Possibile": dove si giudica senza sapere e i privati sono indesiderati.
Un bel “minestrone” di informazioni superficiali spinge la lista Una Verbania Possibile ad ergersi, per l’ennesima volta, a giudice supremo della nostra città lanciando accuse, avvelenando il clima, tanto da risultare ostile a ogni attività imprenditoriale che prova a rendere fruibili luoghi – in questo caso a lago - oggetto di importanti investimenti pubblici.
Ci chiediamo: i consiglieri comunali prima di emettere sentenze (pure errate nel merito in questo caso riguardante la Beata Giovannina ed altre situazioni) non dovrebbero conoscere, studiare, chiedere lumi agli uffici comunali competenti?
Proviamo a fare chiarezza sulle accuse che si sono sprecate (di illegittimità, illegalità, incapacità ecc.) che, con tanta leggerezza nel loro essere offensive, sono state scritte e dette e in cui ci si auto elogia.
Ovviamente una spiegazione tecnica che richiede tempo e approfondimento
1. Ambiente – pontile Beata Giovannina – spiaggia.
Secondo il Dlgs. 116/2008 il Comune dovrebbe promuovere la spiaggia per renderla adatta alla Balneazione, in attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
Questo richiamo è relativo alla qualità, appunto, delle acque per la balneazione; è stato escluso da ARPA dai punti di prelievo ma è la presenza del pontile, progetto a suo tempo approvato e realizzato, che destina tale area ad ormeggio e va contro alla destinazione dell'area a spiaggia. Come detto più volte (tre interpellanze, due consigli comunali) per la presenza del pontile l'area non ha le caratteristiche del Regolamento 10/R per essere considerata ed individuata come spiaggia (attenzione: anche senza natanti a motori la presenza del pontile senza i corridoi di atterraggio, che la dimensione dell'area renderebbe inutili, prevede il divieto di balneazione).
2. Concessione ordinaria - migliorativa.
La concessione demaniale ordinaria, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i), va oltre un anno ed ha una durata massima di nove anni (art. 11) e secondo l' art. 21 è necessaria nei casi di utilizzo di beni o di diritti demaniali dove non si prevede:
a) l'alterazione dei luoghi;
b) la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
c) il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 10 del d.p.r. 380/2001.
Invece la concessione demaniale migliorativa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l), ha una durata desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario e comunque non superiore a trenta anni (art. 11) ed è necessaria nel caso di richiesta di utilizzo di beni o di diritti demaniali ove si prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche:
a) alterazione dei luoghi;
b) trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
c) assoggettamento al permesso di costruire di cui all'articolo 10 del d.p.r. 380/2001 (Art 23)
Sempre secondo l'art.23 la concessione demaniale migliorativa, è caratterizzata dalla presenza di una prevalente componente progettuale e di spesa, è rilasciata per un periodo desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario che giustifica la spesa e le modalità di restituzione del bene.
Nel caso delle assegnazioni alla Beata Giovannina la procedura utilizzata, regolare, è stata:
- non un avviso pubblico in quanto è stata presentata istanza di concessione e, secondo il Regolamento 13/R 2009, a fronte di un istanza di concessione ordinaria di beni demaniali, ammissibile a seguito d'istruttoria, la medesima deve essere pubblicata al fine di verificare eventuale interesse da parte di altri soggetti; nel caso di più interessati si procede con evidenza pubblica diversamente si assegna in concessione a chi ha presentato istanza (così come è successo in questo caso).
Diverse invece, e ovviamente sempre regolari, le procedure utilizzate per la concessione di altri spazi sul quale, come sempre, si è polemizzato.
- Bar imbarcadero Suna: a seguito di pubblicazione di avviso di avvio del procedimento (come sopra ma qui la richiesta era di rinnovo), ed è stata presentata altra istanza di concessione ed è quindi scattata la procedura di gara.
- Bar Villa Giulia: non è un bene del demanio lacuale, è un bene strumentale a servizio del parco e può essere dato in concessione e segue altra disciplina.
-Tennis Pallanza: è stata fatta istanza di concessione ordinaria e avviso pubblico in corso, come sopra, ma il soggetto richiedente è affiliato al CONI e per Regolamento 13/R ha diritto a sconti sul canone.
Si precisa che le differenti discipline dipendono dalle differenze tra concessione di beni demaniali e concessione di servizi; in presenza di un'istanza di concessione di bene demaniale (se ammissibile) è applicabile la disciplina Regionale 13/R diversamente nel caso di concessione di servizi (per semplificare) ove è invece applicabile il codice contratti.
Ovviamente questa lettura richiede tempo e approfondimento, ma ci è parsa doverosa sia per rispetto al lavoro di questa Amministrazione che verso il privato che ha provato ad investire con capacità in un'area riqualificata ma allora chiusa, e perché la collaborazione si dimostra nei fatti e non con le solite "prediche".
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