LegalNews: Riaprono i termini per la voluntary disclosure
Il recentissimo D.L. n. 193/2016 ha ufficialmente riaperto i termini per l’adesione alla procedura di voluntary discosure, come confermato dalla Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 25.10.2016 che ha fornito i primi chiarimenti.
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 31 Ottobre 2016 - 08:00 Commentaa-
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Come molti lettori ricorderanno, la L. n. 186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di voluntary disclosure, mediante la quale veniva consentito agli italiani detentori di attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione - anche sotto il profilo penale - pagando le imposte evase nonché le sanzioni in misura ridotta. Il termine per la presentazione delle istanze, originariamente previsto per il 30.09.2015, fu poi prorogato al 30.11.2015.
Ora, per tutti coloro che non hanno aderito alla procedura chiusa nel 2015 oppure per chi deve regolarizzare violazioni commesse entro il 30 settembre 2016, l’art. 7 del recentissimo D.L. n. 193/2016 ha sancito la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla L. n.186/2014: fino al 31.07.2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30.09.2016.
Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 193/2016; coloro che – invece - vorranno immediatamente inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura potranno impiegare il modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30.01.2015 e relativo alla vecchia procedura (quella chiusa nel 2015), trasmettendolo per via telematica con le modalità previste al punto 4 di tale provvedimento.
Gli interessati potranno inoltre inviare a mezzo PEC, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del citato Provvedimento del 30.01.2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nel modello da utilizzare in attesa dell’emissione di quello ad hoc come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.
L’integrazione delle istanze, dei documenti e delle informazioni potrà invece avvenire fino al 30.09.2017. I soggetti interessati dovranno poi provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto optando per una delle seguenti modalità: in un’unica soluzione fino al 30.09.2017 oppure in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30.09.2017.
Avv. Mattia Tacchini
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