Obbligo di taglio di piante e siepi lungo il bordo delle strade comunali

Una ordinanza del comune di Gravellona Toce obbliga il taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade comunali che comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.

  
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TAGLIO DI PIANTE E SIEPI LUNGO IL BORDO DELLE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

PREMESSO che l’Ufficio Protezione Civile Comunale ha verificato lo stato delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale;

ACCERTATO che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

RICORDATO che l’art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l’obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

RICORDATO altresì che gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l’altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell’altezza delle stesse e della tipologia della strada;

RITENUTO necessario, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, avuto particolare riguardo all’approssimarsi della stagione di particolare piovosità, provvedere all’adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

VISTO il DLgs 18.8.2000, n. 267 (“T.U. degli Enti Locali”);

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle Strade Statali, Provinciali, Comunali, Vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente Ordinanza, il taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. E’ fatto altresì obbligo a carico degli stessi provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

In caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis DLgs 18.8.2000, n. 267, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione Comunale o Provinciale potrà provvedere d’ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all’esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l’intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. Resta nelle facoltà dell’Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall’art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (C.s.S.) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S) e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

FA PRESENTE

Per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi non e’ necessario il nulla osta preventivo dell’Amministrazione Provinciale o Statale trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità; Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d’arte ;

La presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, affissione nel territorio comunale e nelle bacheche pubbliche. Gli agenti della Polizia Locale e quelli della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento;

INVIA

il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale del VCO, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, all'Ufficio Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Gravellona Toce, al Comando di Polizia Locale di Gravellona Toce. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Massimo Giro
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