LegalNews: Riconoscimento della subordinazione in capo al lavoratore autonomo

La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 18586 del 22.09.2016, è tornata sul tema del riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro qualificato dalle parti come autonomo, anche quando la lavoratrice abbia svolto la proprio attività senza vincoli di orario e con un elevato grado di autonomia.

  
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E’ necessario sottolineare che il tema oggetto del presente contributo è molto sentito nel mercato del lavoro italiano, che si caratterizza per una tendenza all’impiego di forme di collaborazione rientranti nell’ambito del lavoro autonomo per lo svolgimento di mansioni che, invece, sono caratteristiche del lavoro subordinato; sono molti, perciò, i casi in cui lavoratori autonomi ricorrono al giudice per veder accertata la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, con condanna del datore alla corresponsione delle differenze retributive e contributive, nonché del TFR.

Il caso in esame, piuttosto articolato, era il seguente: una lavoratrice autonoma aveva stipulato, nell’arco di sedici anni, dodici contratti di collaborazione coordinata e continuativa con un’azienda per il coordinamento di un team di risorse, sotto la direzione del direttore commerciale della società. Una volta interrotta la collaborazione con l’azienda, la ex collaboratrice conveniva in giudizio la società per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro con essa intercorso, con il riconoscimento della qualifica di quadro, tenuto conto della sottoposizione alle direttive del direttore commerciale.

La collaboratrice riteneva altresì che il rapporto intercorso con l’azienda andasse ricondotto al lavoro subordinato pur in assenza di vincoli di orario, in quanto questa modalità di lavoro risulta compatibile con la qualifica di quadro – caratterizzata da elevata autonomia – della quale chiedeva il riconoscimento. Sia in primo che in secondo grado veniva accolta la domanda della ex collaboratrice dell’azienda; quest’ultima, perciò, ricorreva per cassazione.

Sul punto la Suprema Corte ha rilevato che la lavoratrice nella prima parte del proprio rapporto lavorativo con l’azienda aveva ricevuto specifiche direttive di lavoro, mentre successivamente le mansioni ad essa attribuite si erano caratterizzate per una crescente autonomia, propria della categoria di quadro, sia pure nell'ambito delle direttive di carattere generale provenienti dal direttore commerciale; la Cassazione, peraltro, ha ribadito che tale autonomia è compatibile con la perdurante natura subordinata del rapporto, così come lo è la mancanza di vincoli di orario.

La Corte, perciò, ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la pronuncia della corte d’appello che aveva sancito la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra essa e la collaboratrice.

Avv. Mattia Tacchini
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