LegalNews: La responsabilità del contribuente in caso di inadempimento del proprio commercialista

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 11832/2016 ha confermato il proprio orientamento in merito alla responsabilità del contribuente in caso di inadempimento del proprio commercialista.

  
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Il caso sottoposto alla Cassazione è il seguente: un contribuente, dopo aver conferito mandato al proprio commercialista affinché redigesse e presentasse la sua dichiarazione dei redditi, si vedeva destinatario di sanzioni irrogate a causa del tardivo deposito della menzionata dichiarazione da parte del professionista: proponeva perciò ricorso avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In primo grado la commissione tributaria provinciale escludeva le sanzioni irrogate a carico del contribuente, in quanto quest’ultimo aveva appositamente incaricato il proprio commercialista di provvedere al deposito della dichiarazione dei redditi; la commissione tributaria regionale confermava la pronuncia. L’Agenzia delle Entrate, perciò, ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte, rimanendo nel solco del proprio orientamento, ha perentoriamente sottolineato che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale dal vigilare affinché tale incarico sia puntualmente adempiuto.

In capo al contribuente, infatti, permane l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa, con la conseguenza che - quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione telematica del modello - è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.

Pur in caso di affidamento ad un professionista dell’incarico di redigere e depositare la dichiarazione dei redditi di un contribuente, infatti, quest’ultimo è comunque tenuto ad un'attività di controllo e di vigilanza sulla effettiva esecuzione dell’incombente, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Avv. Mattia Tacchini
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