Comune Verbania su Piscine Comunali
Riceviamo e pubblichiamo, dal Comune di Verbania, il testo della sentenza della controversia tra il vecchio gestore e l'Amministrazione Comunale in relazione allo spossessamento della Piscina avvenuta nel maggio 2015.
👤 Redazione ⌚ 5 Settembre 2016 - 18:36 1 commentoa-
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Con ricorso depositato in data 6.5.2016, la società Insubrika Nuoto srl ha chiesto di essere reintegrata nel possesso degli impianti della Piscina Comunale di Verbania, esponendo che:
- con determinazione 680 del 30.5.2012 era stata concessa alla societa’ ricorrente, a seguito di procedura competitiva, la gestione della piscina comunale;
- con determinazione n. 1449 del 23.11.2015 (ritenuta legittima dal TAR Piemonte con sentenza n 419/2016, ora impugnata avanti al Consiglio di Stato), il Comune aveva revocato la concessione dell’impianto natatorio, dichiarando contestualmente risolto il relativo contratto e ordinando alla Insubrika Nuoto srl di proseguire nella gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino all’individuazione di nuovo gestore a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- con nota 26.4.2016, prot. 0018277, il Comune aveva ingiunto ad Insubrika Nuoto srl di rilasciare l’impianto entro il 2.5.2016, provvedendo con determinazione 616 del 27.4.2016, all’aggiudicazione della gestione ad altra societa’;
- a seguito di diffida del legale della ricorrente all’Amministrazione Comunale ad astenersi dal dare seguito alle precedenti determine, con ordinanza 41/2016 il Comune aveva disposto la chiusura dell’impianto;
- in data 3.5.2016, rimasto ineseguito il provvedimento di rilascio, erano intervenuti i Vigili Urbani che provvedevano allo sgombero e alla sostituzione delle serrature di accesso all’impianto.
Ritenuto lo sgombero atto di spoglio, la ricorrente chiedeva di essere reintegrata nel possesso degli impianti in questione, impugnando contestualmente l’ordinanza dirigenziale 41/2016.
Si costituiva in giudizio il Comune di Verbania eccependo il difetto di Giurisdizione del Tribunale adito in relazione ad entrambe le domande proposte e comunque rilevando l’inesistenza di un atto di spoglio, e comunque l’assenza dei requisiti della violenza e clandestinita’ dello stesso.
E’ noto che l'esperibilità di un'azione possessoria nei confronti della P.A. è condizionata al presupposto che quest'ultima abbia agito "iure privatorum", ovvero abbia posto in essere un'attività "sine titulo", mentre, ogni qualvolta il comportamento dell'amministrazione si risolva nell'attuazione di una pubblica potestà ovvero di un atto amministrativo, la tutela possessoria è inammissibile perché, essendo funzionale al ripristino della situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, si attuerebbe con un provvedimento di natura costitutiva che, nell'elidere gli effetti dell'azione amministrativa, violerebbe il divieto imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 2248/1865.
Con riferimento al caso di specie deve rilevarsi, in via di premessa, che l’impianto sportivo comunale de quo, in quanto bene immobile di proprieta’ della pubblica Amministrazione destinato all’esercizio di un pubblico servizio, rientra, ai sensi dell’art. 826 ultimo comma c.c., nel patrimonio indisponibile comunale, categoria cui sono pacificamente riferibili i poteri amministrativi di autotutela di cui all’art. 823 co. 2 cc.
Deve ritenersi pertanto che la Pubblica Amministrazione abbia il potere di recuperare il possesso del bene in via di “autotutela esecutiva” ex art. 823 cc. comma 2.
Ha invece natura di “interesse legittimo” la posizione fatta valere dal privato, con la conseguente giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, avverso provvedimenti di autotutela esecutiva ex art. 823 co. 2 c.c., in quanto espressione del potere “autoritativo” dell’amministrazione.
Ciò detto, lo sgombero attuato nella specie costituisce fase esecutiva del provvedimento di rilascio conseguente all’ordinanza di revoca della concessione e risoluzione del relativo contratto e come tale non costituisce attivita’ meramente materiale della P.A. ovvero posta in essere sine titulo come prospettato dal ricorrente, ma espressione dell’autotutela esecutiva amministrativa, in diretto rapporto ad un provvedimento amministrativo “autoritativo”.
Deve pertanto ritenersi inammissibile l’azione possessoria esperita dal privato qualora, rimasto ineseguito il provvedimento di sgombero emanato dall'amministrazione comunale, quest'ultima abbia poi eseguito in forma coattiva il provvedimento autoritativo, mentre ogni questione sulla legittimita’ di tale attivita’ posta in essere in via di autotutela appartiene pertanto al Giudice Amministrativo.
Del tutto irrilevanti nel presente contenzioso appaiono le presunte irregolarita’ della nuova procedura di aggiudicazione della gestione del servizio non incidendo sulla posizione della Insubrika Nuoto srl ma semmai attenendo alla validita’ del nuovo rapporto concessorio instaurato ed essendo tali vizi ininfluenti rispetto al lamentato spoglio attuato dal Comune.
A maggior ragione, infine, deve affermarsi il difetto di giurisdizione sulla domanda diretta ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 41/2016, in quanto provvedimento amministrativo autoritativo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle domande proposta dalla ricorrente sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo condanna S.S.D. INSUBRIKA NUOTO srl a rifondere a favore del Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 1.100 per competenze, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Verbania, 5.9.2016 Leggi QUI il post completo