LegalNews: PEC e notificazione degli atti delle procedure concorsuali
La Suprema Corte con la recente sentenza n. 13917 del 07.07.2016 ha esaminato il tema, molto sentito, delle notificazioni degli atti relativi a procedure concorsuali a mezzo PEC.
Come noto, ai sensi dell’art. 15 co. III prima parte del R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), il decreto di convocazione del soggetto contro il quale è proposta istanza di fallimento alla udienza di istruttoria prefallimentare deve essere notificato, congiuntamente al ricorso del creditore procedente, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Questa fondamentale innovazione, introdotta con il D.L. n. 179/2012 ha la funzione di accelerare la procedura fallimentare, tagliando – quando possibile – i tempi tecnici necessari per la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione a mani oppure a mezzo posta.
Nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione una società di capitali (quindi obbligata per legge a dotarsi di indirizzo PEC) aveva impugnato la pronuncia di fallimento eccependo il mancato perfezionamento della notificazione in quanto il proprio indirizzo PEC era stato colpito da virus informatici: era stato destinatario, infatti, di circa 1500 messaggi di spam e la notificazione della convocazione all’udienza di istruttoria prefallimentare era finita nella cartella della posta indesiderata della casella PEC.
La Corte d’Appello rigettava il reclamo avverso la pronuncia di fallimento, poiché la condotta della società fallita dimostrava la cattiva manutenzione dalla stessa operata sulla casella di posta elettronica certificata, nella quale si erano accumulate ben 1.500 messagli nella casella "posta indesiderata", assieme a numerose e-mail accantonate in modalità "spam": ciò dimostrava, oltre ad una cattiva manutenzione per difetto di un valido antivirus, anche un completo disinteresse della destinataria sia rispetto alla posta in arrivo sia riguardo alla vigilanza sul funzionamento del proprio programma gestionale. A fronte di tale pronuncia, la società fallita ricorreva per cassazione.
La Suprema Corte sul punto ha rilevato che in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione della PEC inviata dalla cancelleria, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica codificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che non possono opporsi, come sostenuto dalla ricorrente, esigenze di sostanziale migliore comodità - per la debitrice - della ricezione della notifica in via ordinaria e tradizionale (e cioè a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo della posta in formato cartaceo) in quanto è onere della parte che eserciti l'attività d'impresa munirsi di un indirizzo PEC e assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte.
La Corte, perciò, ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia di fallimento.
Avv. Mattia Tacchini
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