LegalNews: Notifica degli atti di riscossione a mezzo PEC
Dal 01 giugno 2016 entrano in vigore fondamentali novità in tema di notificazione degli atti della riscossione a mezzo PEC.
Come previsto dall’art. 15 co. II del D.Lgs. n. 159/2015, dal 01 giugno 2016 entrerà in vigore la nuova normativa in materia di notifica degli atti di riscossione a mezzo PEC, dettata dall’art. 26 co. II del D.P.R. n. 602/1973 così come sostituito dall’art. 15 co. I del medesimo D.Lgs. n. 159/2015.
Più nel dettaglio, il nuovo art. 26 co. II del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia potrà essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) diverrà l’unica modalità prevista. In altre parole, a partire dal 01 giugno 2016 ogni cartella esattoriale diretta a imprese individuali, società oppure professionisti iscritti ad albi o elenchi verrà effettuata esclusivamente a mezzo PEC.
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulterà valido e attivo, la notificazione dovrà essere eseguita mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della stessa, dandone notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Equitalia procederà allo stesso modo quando la casella di posta elettronica del destinatario risulterà satura a seguito di due tentativi di invio a distanza non minore di quindi giorni l’uno dall’altro.
Infine, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata che ne facciano comunque richiesta, la notifica verrà eseguita esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, oppure a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione.
Come si può agevolmente desumere da quanto sopra esposto, diventerà ancor più importante per ditte individuali, società e professionisti iscritti ad albi o elenchi la consultazione sistematica del proprio indirizzo PEC, per evitare di incorrere in gravissime conseguenze.
Avv. Mattia Tacchini
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