LegalNews: Il D.L. n. 59/2016 e gli indennizzi per gli investitori in banche in liquidazione
Tra le novità introdotte dal recente D.L. n. 59/2016 risultano di fondamentale importanza le disposizioni in materia di indennizzi agli investitori in banche in liquidazione, previsti agli artt. 8 e 9 del Decreto.
Gli artt. 8 e 9 del D.L. n. 59/2016, entrato in vigore il 04.05.2016, dettano le regole per l’erogazione degli indennizzi a favore di coloro che hanno investito in strumenti subordinati delle seguenti banche in liquidazione: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., tutte in liquidazione coatta amministrativa.
Ai sensi dell’art. 8 co. I lett. a) del Decreto per investitore si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale (anche agricolo) oppure il coltivatore diretto, nonché il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati (di cui all’art. 1 co. 855 della L. n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016) degli istituti di credito sopra indicati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi. Come noto, le passività di tali istituti di credito sono confluite in una “bad bank” a seguito della cessione di tutte le loro attività a favore di quattro omologhe nuove banche, appositamente ricapitalizzate e autorizzate dalla Banca d’Italia, che proseguiranno la propria attività. Con la Legge di stabilità 2016, inoltre, era stato istituito il Fondo di solidarietà, con le finalità di cui sotto.
Come previsto dall’art. 9 del Decreto, gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., della Banca delle Marche S.p.a., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. nonché della Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del co. III del medesimo articolo, purché in capo agli stessi sussista una delle seguenti condizioni: titolarità di un patrimonio mobiliare di valore inferiore a € 100.000; ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a € 35.000. Come emerge dall’esame di tali condizioni, il Legislatore ha inteso tutelare i piccoli investitori e coloro che, comunque, non percepiscono redditi di importi rilevanti.
L'importo dell'indennizzo forfetario ai sensi del co. III dell’art. 9 è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, al netto: di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
Come previsto dal co. VI dell’art. 9 del Decreto, l'istanza per ottenere l’erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere indirizzata al Fondo e presentare tutti i requisiti di cui al co. VII, nonché l’allegazione dei documenti di cui al co VIII del Decreto; l’istanza, inoltre, deve essere incardinata - a pena di decadenza - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016. La presentazione di tale istanza, peraltro, non consente il ricorso alla procedura arbitrale prevista dall’art. 1, commi da 857 a 860 della Legge di stabilità 2016.
Ricevuta l’istanza, il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni richieste, calcola l'importo dell'indennizzo e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Avv. Mattia Tacchini
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