LegalNews: Il D.L. n. 59/2016 e le novità in materia di esecuzioni e recupero dei crediti.
Con il recentissimo D.L. n. 59/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 02.05.2016, il Legislatore ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle procedure esecutive ed una in materia di decreto ingiuntivo.
Il D.L. n. 59/2016, entrato in vigore il 04.05.2016 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ha introdotto diverse rilevanti novità: in primo luogo, introducendo istituti a sostegno del sistema bancario nonché degli investitori di banche in liquidazione, sui quali torneremo nel contributo della prossima settimana; in secondo luogo, modificando le procedure esecutive e – in parte - la disciplina della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, apportando innovazioni che illustreremo sommariamente in questa sede.
L’art. 4 del D.L. n. 59/2016 ha innanzitutto modificato l'art. 492 co. III c.p.c., aggiungendovi il seguente periodo: “Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”; tale disposizione verrà applicata dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016, come previsto dall’art. 4 co. III del medesimo decreto e, di conseguenza, ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente a tale data.
All'articolo 532 c.p.c., il co. II e il co. III sono sostituiti dai seguenti: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”; come previsto dai commi modificati, dunque, non potranno essere disposti più di tra tentativi di vendita forzata nel pignoramento mobiliare (mentre in precedenza dovevano essere almeno tre) e, in caso di insuccesso, la procedura dovrà essere dichiarata chiusa. La modifica è entrata in vigore in data 04.05.2016.
E’ stato inoltre introdotto, in materia di assegnazione degli immobili sottoposti a pignoramenti, l’art. 590-bis c.p.c., il quale prevede che: “Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”. Questa innovazione si applicherà alle istanze di assegnazione presentate dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016.
Trattando delle più rilevanti modifiche apportate alla procedura esecutiva, non si può non citare – in materia di opposizione - l’introduzione nell’art. 615 co. II c.p.c. del seguente periodo: “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”; questa modifica è entrata in vigore in data 04.05.2016.
Infine, in materia di decreto ingiuntivo, all’art. 648 co. I c.p.c. è stata prevista la necessaria attribuzione al decreto ingiuntivo, da parte del giudice, della provvisoria esecuzione per i crediti non contestati: questa modifica è entrata in vigore in data 04.05.2016.
E’ opportuno peraltro sottolineare che, in caso di mancata emanazione della legge di conversione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del D.L. n. 59/2016, quest’ultimo perderà efficacia con effetto retroattivo.
Avv. Mattia Tacchini
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