Sanità: esenzioni confermate le autocertificazioni 2016
Esenzioni in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Mantenimento validità attestazioni di esenzione rilasciata dall’ASL anno 2016
👤 Redazione ⌚ 23 Marzo 2016 - 13:01 Commentaa-
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La Regione Piemonte – Direzione Sanità – ha confermato anche per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2017 la validità delle attestazioni rilasciate sulla base delle autocertificazioni rese dai cittadini, con riguardo alle categorie di esenzione E01 (soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anno con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro) – E03 (soggetto titolare [o a carico di altro soggetto titolare] di assegno [ex pensione] sociale) – E04 (soggetto titolare [o a carico di altro soggetto titolare] di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,31 euro per ogni figlio a carico) – E05 (esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età).
La nota precisa che il reddito complessivo di riferimento del nucleo familiare è da intendersi quello calcolato ai fini fiscali , cioè basato sul criterio fiscale e non anagrafico.
Viene altresì precisato che, stante la variabilità della condizione, NON E’ PROROGATA la validità degli attestati di esenzione E02 (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriore 516,46 euro per ogni figlio a carico), per cui i soggetti che si troveranno nella condizione di riferimento dovranno rivolgersi al proprio Distretto Sanitario per l’eventuale rinnovo del certificato.
Si sottolinea che il mantenimento della validità non riguarda le autocertificazioni per le quali, a seguito di verifica da parte dei soggetti accertatori, sono state riscontrate differenze tra quanto autodichiarato dal cittadino e quanto riscontrato in sede di controllo.
Si rammenta la responsabilità dell’assistito, anche a fini penali, per l’utilizzo dell’attestazione di esenzione in caso si siano modificate le sue condizioni di reddito o di stato civile tali da determinare la perdita del diritto.
Parimenti è responsabilità dell’assistito titolare dell’attestazione, comunicare sollecitamente all’ASL la perdita del diritto all’esenzione. Leggi QUI il post completo