LegalNews: La impignorabilità degli animali da compagnia
Dal 02 febbraio 2016 entrerà in vigore il divieto di sottoporre a pignoramento gli animali da compagnia del debitore.
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 1 Febbraio 2016 - 08:00 Commentaa-
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La Legge n. 221/2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016) all’art. 77 introduce una modifica all’art. 514 c.p.c., il quale prevede l’elenco delle cose mobili qualificate come assolutamente impignorabili, ossia quelle che non possono essere oggetto di pignoramento presso il debitore. La modifica entrerà in vigore da domani, 02 febbraio 2016, decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge che l’ha introdotta.
Più nel dettaglio, all’art. 514 c.p.c. sono stati introdotti due commi, il 6-bis ed il 6-ter. Il primo prevede che non possono essere sottoposti a pignoramento gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; il secondo, invece, sancisce la impignorabilità degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Finalmente, dunque, a far data da domani gli animali da compagnia non potranno più essere trattati come dei beni qualsiasi di proprietà del debitore; al contrario, essi finalmente godranno di un trattamento in linea con la loro natura di esseri viventi dotati di un legame affettivo con il debitore.
Avv. Mattia Tacchini
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