LegalNews: Contratto sottoscritto solo con sigla illeggibile: è valido?

La Suprema Corte con la sentenza n. 23669/2015 ha esaminato il tema della validità di un contratto sottoscritto solo con una sigla illeggibile e non con una firma per esteso leggibile, sicuramente riconducibile al soggetto che l’ha apposta.

  
a-
+
La fattispecie sottoposta al giudizio della Suprema Corte è la seguente: una società ed un soggetto privato stipulavano un preliminare di compravendita immobiliare per trasferire dalla prima al secondo la proprietà di un immobile; veniva pagata la caparra pattuita e il promissario acquirente veniva immesso nel possesso del bene. Alla scadenza prevista, però, la società non convocava il promissario acquirente avanti al notaio per la stipulazione del contratto di compravendita: l'acquirente, perciò, incardinava una causa civile nei confronti della promissaria venditrice per ottenere il trasferimento del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. (pronuncia del giudice sostitutiva degli effetti del contratto di compravendita).

La società si costituiva in giudizio negando la legittimazione attiva della parte attrice poiché ad essa non era riferibile la sigla apposta sul contratto preliminare, in quanto illeggibile: secondo la ricostruzione della promissaria venditrice, dunque, non essendo la sigla apposta sul contratto preliminare riferibile con certezza al promissario acquirente, non sarebbe stato rispettato il requisito della forma scritta previsto dall’art. 1351 c.c. per il contratto preliminare. Tanto il tribunale territoriale, quanto la corte d’appello confermavano la validità del contratto preliminare, disponendo il trasferimento dell’immobile al promissario acquirente a patto che egli provvedesse a versare il prezzo pattuito. La promissaria venditrice ricorreva perciò per cassazione.

La Suprema Corte, rimanendo nel solco del proprio orientamento, ha affermato che nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma della controparte anche quando essa risulti illeggibile, in quanto apposta in calce per sigla e non per esteso, quando dal contratto si possa desumere l'identificabilità di colui che ha sottoscritto l'atto e la produzione della scrittura in giudizio, senza la sua preventiva revoca, la rende efficace sul piano sostanziale e probatorio.

La Cassazione ha perciò confermato la validità del contratto preliminare e del correlato trasferimento della proprietà dell’immobile, operato dal tribunale.

Avv. Mattia Tacchini Leggi QUI il post completo