LegalNews: Furto di modestissimo valore: è legittimo il licenziamento?
La Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 24530/2015, ha esaminato il tema della legittimità del licenziamento nel caso in cui il dipendente abbia sottratto un bene di modestissimo valore.
Il caso sottoposto alla Cassazione è piuttosto semplice: il dipendente di una primaria catena di punti vendita facente parte della grande distribuzione veniva licenziato per aver sottratto dalla merce esposta al pubblico un articolo di valore davvero risibile, pari a € 2,90: un porta telefono magnetico. Più nel dettaglio il lavoratore, con sedici anni di anzianità e senza precedenti disciplinari, faceva suonare l’allarme del sistema antitaccheggio del punto vendita: riusciva però ad allontanarsi dall’uscita e cercava di sbarazzarsi dell’oggetto. Veniva però sorpreso dal proprio capoturno e tentava di negare insistentemente l’addebito; successivamente alla contestazione disciplinare, veniva però licenziato.
La società datrice di lavoro, infatti, pur a fronte della esiguità del valore del bene sottratto, riteneva irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore, sia a causa della tipologia di condotta tenuta dal lavoratore (furto) che – soprattutto – a causa dell’atteggiamento tenuto successivamente, al momento in cui veniva scoperto (la reiterata negazione dell’addebito). Il lavoratore impugnava il licenziamento, ma né il giudice di primo grado né la corte d’appello territoriale accoglievano il ricorso: ricorreva perciò per cassazione.
Con la decisione menzionata la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore e dichiarato nullo il licenziamento, rilevando come l'unicità dell'episodio (per assenza di precedenti disciplinari), la particolare modestia del prodotto sottratto e l'anzianità del lavoratore (16 anni senza sanzioni disciplinari) rendessero obiettivamente sproporzionata la sanzione disciplinare espulsiva: essa non potrebbe venire giustificata sulla sola base della condotta tenuta dal dopo la sottrazione del bene che comproverebbe solo lo stato di agitazione del lavoratore. Come correttamente sostenuto dalla Corte, infatti, la condotta del lavoratore avrebbe potuto essere sanzionata con una misura diversa dall'estremo ratio del recesso per giusta causa.
Avv. Mattia Tacchini
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