LegalNews: Contributo unificato e soccombenza
La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 23830/2015 del 20 novembre 2015 ha affrontato la questione della rifusione a carico della parte soccombente delle spese sostenute per il contributo unificato da quella vittoriosa, quando la pronuncia che ha statuito sulle spese di lite non ne abbia espressamente previsto la rifusione.
👤 Avv. Mattia Tacchini ⌚ 30 Novembre 2015 - 08:00 Commentaa-
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La fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione era piuttosto semplice: in una pronuncia emessa dalla stessa Suprema Corte veniva disposta la rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa a carico di quella rimasta soccombente, senza però disporre espressamente il rimborso della somma sostenuta per il contributo unificato. La parte vittoriosa, ritenendo la sentenza della Corte affetta da errore materiale per l’omissione della previsione sulla rifusione della spesa sostenuta per il contributo unificato, incardinava una procedura di correzione dell’errore.
E’ necessario premettere che il contributo unificato può essere definito come una tassa posta dallo Stato sulle cause civili e amministrative che viene corrisposta (o più propriamente anticipata) dalla parte che iscrive a ruolo il giudizio; all’esito della regolazione delle spese di lite a seguito della decisione della causa, viene dal giudice posta a carico della parte che risulta soccombente nel giudizio.
La Suprema Corte, affrontando la questione sottoposta al suo esame, ha disposto il rigetto del ricorso per la correzione dell’errore materiale, in quanto la statuizione sulle spese si deve intendere estesa implicitamente - al di là della mancanza formale - anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento può essere documentato anche in sede di esecuzione mediante la documentazione relativa al versamento.
Avv. Mattia Tacchini
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